INDICAZIONE COSTO MANODOPERA - VERIFICA ANOMALIA OFFERTA - CONTROLLO DEL RISPETTO DEI LIVELLI PREVISTI NELLE TABELLE MINISTERIALI (97.5.d)
L’art. 95, comma 10, del Codice, dispone che “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”.
La ratio della disposizione è espressa dallo stesso art. 95, comma 10, il quale precisa che “le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.
Quest’ultima previsione, a sua volta, stabilisce che “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni”, precisando che va esclusa l’offerta “solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: […] d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16”.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, ciò che rileva è:
a) che il concorrente abbia indicato in offerta i costi della manodopera;
b) che l’indicazione consenta la verifica circa il rispetto dei livelli minimi salariali, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lettera d), del Codice.
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