Giurisprudenza e Prassi

COSTO DEL PERSONALE – VERIFICA CONGRUITÀ – DISCREZIONALITÀ TECNICA (95.10)

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da STEP S.r.l. nella qualità di mandataria del RTI tra STEP S.r.l. e OPEN Software S.r.l. (mandante) - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione globale degli atti di violazione delle norme del Codice della Strada e di quelli previsti dalle Leggi, Regolamenti, Ordinanze Comunali, per il Comando di Polizia Municipale (Quinquennio 2020-2024) - Importo a base di gara: euro 2.840.000,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Comune di Sassari

Visto l’art. 97, comma 3, d,lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante deve valutare la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; Considerato che, nel caso di specie, l’aggiudicataria non ha conseguito un punteggio tecnico pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo conseguibile (max 70); Considerato che al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 3, nella quale la verifica è un obbligo per la stazione appaltante, il successivo comma 6 dell’art. 97 si limita a facoltizzare la stazione appaltante a procedere alla suddetta verifica, sempre che l’offerta appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa; la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità in ordine alla scelta di procedere o meno alla verifica facoltativa di congruità, rispetto alla quale non sussiste un onere di espressa motivazione. Detta scelta risulta sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità (Parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 442 del 9 maggio 2018); Ritenuto che, nel caso in esame, l’Autorità non dispone di elementi per vagliare l’esercizio della discrezionalità da parte della stazione appaltante sotto il profilo dell’eventuale macroscopica irragionevolezza. L’unico parametro noto, ovvero il ribasso offerto dall’aggiudicatario del 35 %, pur essendo un ribasso significativo, non è di portata tale da ritenere censurabile come macroscopicamente irragionevole l’operato della stazione appaltante, tenuto anche conto che, secondo la giurisprudenza, «un ribasso considerevole, è da escludere (…) che esso possa costituire ex se causa di inaffidabilità e, quindi, di (sospetta) anomalia dell’offerta» (TAR Sicilia sez. I 11 febbraio 2016 n. 390; Parere di precontenzioso n. 1126 del 5 dicembre 2018).


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