Giurisprudenza e Prassi

COSTI DELLA SICUREZZA: L'O.E. CHE DICHIARA ZERO NON E' EQUIPARABILE A COLUI CHE OMETTE DI INDICARLI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Al riguardo va osservato come, in relazione alla specifica voce di costo in rilievo, sia stato precisato in sede interpretativa che “gli “oneri aziendali” della sicurezza sono … rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante in quanto gli stessi variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall'organizzazione produttiva e dal tipo di offerta”, per cui “Tali oneri rientrano nell’offerta economica che l’operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto; ne è imposta la necessaria indicazione dall’art. 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici perché la stazione appaltante possa verificare in che modo l'operatore economico sia giunto a formulare il prezzo del servizio offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio detta voce di costo”, evidenziando sul punto che “La necessaria indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale risponde, pertanto, all'esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 31 Cost.), così come l’altrettanto necessaria indicazione dei costi della manodopera tutela il lavoro per il profilo relativo alla giusta retribuzione (art. 36 Cost.)…” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 26 aprile 2022, n. 3169, punto 13.2).

La recente giurisprudenza amministrativa ha altresì affrontato la specifica ipotesi oggetto della presente disamina, rappresentata dal caso in cui l’offerta del concorrente rechi una indicazione di tali costi espressa mediante la relativa quantificazione in misura pari a zero, evidenziandone la non equiparabilità – alle condizioni precisate in sede interpretativa – alla (distinta) ipotesi di omessa indicazione dei costi medesimi da parte dell’offerente.

Al riguardo è stato osservato, in particolare, come “la situazione del concorrente che si esime dall’emarginare nella propria offerta economica la cifra dei costi della sicurezza, è diversa da quella del concorrente che, in base alla sua politica imprenditoriale e alla personale organizzazione dei fattori produttivi, dichiara, per le ragioni più varie, di non dover sostenere alcun costo diretto in termini di sicurezza in relazione ad un determinato appalto” (in tal senso, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 26 aprile 2021, n. 2686, confermata in sede di appello da Cons. St., sez. VII, sent. 1 marzo 2022, n. 1454).

Nella delineata prospettiva è stato chiarito, per quanto concerne l’ipotesi in odierna considerazione, che “La questione pertanto si sposta dal piano formale a quello sostanziale”, nello specifico inerente alla congruità dell’anzidetta quantificazione, evidenziando sul punto che “L’indicazione di costi della sicurezza pari a zero sottintende una specifica valutazione, da parte dell’impresa offerente, in ordine agli effetti economici dell’applicazione delle regole di sicurezza nello svolgimento concreto del servizio, ascrivibile alla consapevole volontà di determinarli in tale misura, sulla base dell’assunto che, in ragione di particolari circostanze relative alla tipologia di appalto e/o alle modalità con le quali si ritenga di fare fronte ai costi predetti, l’indicato azzeramento corrisponda all’effettiva incidenza degli stessi sull’offerta economica”, per cui “Ne deriva che ogni questione di verifica del rispetto dei doveri inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro è destinata a spostarsi dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità di una simile quantificazione” (in tal senso, cfr. TAR Piemonte, sez. II, sent. 20 gennaio 2023, n. 77).

La questione posta dalla fattispecie in considerazione, involgendo (per le ragioni sopra riportate) il piano sostanziale afferente alla congruità dell’anzidetta quantificazione, investe dunque la verifica di anomalia dell’offerta celebrata in sede procedimentale, al fine di accertare se nel contesto dell’espletato sub-procedimento siano stati richiesti dalla Stazione appaltante elementi in merito alla quantificazione – in misura pari a zero – degli oneri per la sicurezza operata dal concorrente interessato ovvero siano stati offerti dal concorrente medesimo, attraverso le giustificazioni rese in sede di gara, elementi plausibili a sostegno dell’assenza di costi interni per la sicurezza dichiarata nell’offerta economica, inerenti in particolare alle “modalità di gestione” del servizio oggetto di affidamento, ovvero “in ragione di particolari circostanze relative alla tipologia di appalto e/o alle modalità con le quali si ritenga di fare fronte ai costi predetti” (in tal senso, cfr. TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 77/2023, cit. e Cons. St., sez. VII, sent. n. 1454/2022, cit.).

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SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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