SCONTO INCONDIZIONATO PER SERVIZI DI BUONI PASTO: IL TETTO DEL 5% E' COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMO E IN LINEA CON IL DIRITTO EUROPEO (131.5)
La proiezione finalistica della clausola in questione – nella sua duplice componente di incentivazione alla presentazione dell’offerta migliorativa che rechi la commissione più bassa e di fissazione della soglia percentuale massima dello sconto incondizionato – presenta evidenti connessioni con la migliore tutela dell’interesse degli utenti finali del servizio sostitutivo di mensa (e, solo indirettamente, con quello degli esercenti).
L’applicazione di un minore sconto incondizionato, e comunque di uno sconto non eccedente la soglia normativamente determinata, produce invero l’effetto, di cui evidentemente il legislatore ha tenuto conto nella introduzione delle previsioni contestate, di incentivare l’accettazione dei buoni pasto da parte degli esercenti – dal momento che essi non si vedranno penalizzati in fase di rimborso dei buoni pasto utilizzati presso di loro dagli utenti del servizio – e di prevenire aumenti dei prezzi finalizzati a compensare le perdite connesse al rimborso parziale dei buoni pasto da parte delle società di emissione, conseguente all’applicazione dello sconto incondizionato, anche in un’ottica macro-economica di contenimento delle spinte inflazionistiche, ovvero ogni altra politica commerciale sfavorevole agli utilizzatori e generatrice di disparità tra i consumatori (come, ad esempio, quella consistente nell’imporre limitazioni quantitative all’utilizzo dei buoni pasto o preclusioni all’accesso da parte dei loro utilizzatori alle offerte commerciali, aventi ad oggetto la vendita di prodotti di consumo a prezzi ribassati).
Deve inoltre osservarsi che l’imposizione del “tetto” non persegue l’obiettivo di ridurre i prezzi di vendita praticati dagli esercenti, ma, semmai, di non incoraggiarne l’incremento, quale si verificherebbe se le società di emissione potessero agire senza limiti al rialzo sulla leva dello sconto incondizionato: né tale finalità potrebbe ritenersi vanificata dal fatto che, per ipotesi, al momento dell’introduzione del “tetto” – a causa della sua mancanza o per altre ragioni – l’aumento si sia già realizzato, atteso che la fissazione del tetto evita comunque che, per effetto del suo incontrollato aumento, si verifichino ulteriori rincari.
Infine, l’utilità sociale del tetto, ai sensi dell’art. 41 Cost., è insita come si è detto nella sua funzionalizzazione alla tutela degli utilizzatori dei buoni pasto, mentre non è affatto dimostrato che la misura massima dello sconto incondizionato sia inidonea a realizzare il giusto contemperamento degli interessi coinvolti, non essendo forniti concreti elementi di prova in ordine al fatto che, pur quantitativamente condizionato, lo sconto non rappresenti una ragionevole remunerazione dell’attività svolta dalla società di emissione.
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