1. L'attività di emissione di buoni pasto ha per scopo l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale per il tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di altri titoli rappresentativi di servizi.
2. L’affidamento dei servizi sostitutivi di cui al presente articolo è riservato a società di capitali, con capitale versato non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico oggetto sociale, il cui bilancio deve essere corredato della relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve essere provato mediante preventiva segnalazione certificata di inizio attività, redatta dai rappresentanti legali della società e trasmessa, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.
5. L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra cui:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da convenzionare, con specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.
6. L’allegato II.17 individua gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel caso di buoni pasto in forma elettronica è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa, eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione, è sufficiente l'assunzione, da parte dell’operatore economico, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione, fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore nominale.
SPIEGAZIONE
L'articolo 131 reca apposita disciplina per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, disponendo che esso avvenga esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente ...
CONSIGLI UTILI PER OE
- Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa, eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicaz...
SCONTO INCONDIZIONATO PER SERVIZI DI BUONI PASTO: IL TETTO DEL 5% E' COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMO E IN LINEA CON IL DIRITTO EUROPEO (131.5)
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025
La proiezione finalistica della clausola in questione – nella sua duplice componente di incentivazione alla presentazione dell’offerta migliorativa che rechi la commissione più bassa e di fissazione della soglia percentuale massima dello sconto incondizionato – presenta evidenti connessioni con la migliore tutela dell’interesse degli utenti finali del servizio sostitutivo di mensa (e, solo indirettamente, con quello degli esercenti).
L’applicazione di un minore sconto incondizionato, e comunque di uno sconto non eccedente la soglia normativamente determinata, produce invero l’effetto, di cui evidentemente il legislatore ha tenuto conto nella introduzione delle previsioni contestate, di incentivare l’accettazione dei buoni pasto da parte degli esercenti – dal momento che essi non si vedranno penalizzati in fase di rimborso dei buoni pasto utilizzati presso di loro dagli utenti del servizio – e di prevenire aumenti dei prezzi finalizzati a compensare le perdite connesse al rimborso parziale dei buoni pasto da parte delle società di emissione, conseguente all’applicazione dello sconto incondizionato, anche in un’ottica macro-economica di contenimento delle spinte inflazionistiche, ovvero ogni altra politica commerciale sfavorevole agli utilizzatori e generatrice di disparità tra i consumatori (come, ad esempio, quella consistente nell’imporre limitazioni quantitative all’utilizzo dei buoni pasto o preclusioni all’accesso da parte dei loro utilizzatori alle offerte commerciali, aventi ad oggetto la vendita di prodotti di consumo a prezzi ribassati).
Deve inoltre osservarsi che l’imposizione del “tetto” non persegue l’obiettivo di ridurre i prezzi di vendita praticati dagli esercenti, ma, semmai, di non incoraggiarne l’incremento, quale si verificherebbe se le società di emissione potessero agire senza limiti al rialzo sulla leva dello sconto incondizionato: né tale finalità potrebbe ritenersi vanificata dal fatto che, per ipotesi, al momento dell’introduzione del “tetto” – a causa della sua mancanza o per altre ragioni – l’aumento si sia già realizzato, atteso che la fissazione del tetto evita comunque che, per effetto del suo incontrollato aumento, si verifichino ulteriori rincari.
Infine, l’utilità sociale del tetto, ai sensi dell’art. 41 Cost., è insita come si è detto nella sua funzionalizzazione alla tutela degli utilizzatori dei buoni pasto, mentre non è affatto dimostrato che la misura massima dello sconto incondizionato sia inidonea a realizzare il giusto contemperamento degli interessi coinvolti, non essendo forniti concreti elementi di prova in ordine al fatto che, pur quantitativamente condizionato, lo sconto non rappresenti una ragionevole remunerazione dell’attività svolta dalla società di emissione.
QUESITO
del 04/10/2023 -
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA SERVIZIO BUONI PASTO E DEI SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA CON OBBLIGO OEPV.
Ai sensi dell'art. 131 D. lgs 36/2023 l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa (come in generale per gli appalti ad alta intensità di manodopera) avviene esclusivamente con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa. Questo principio vale solo se il valore dell'appalto consente il ricorso a procedure di gara (es. negoziate/aperte)? Se invece il valore è inferiore alla soglia di € 140.000,00 è possibile ricorrere all'affidamento diretto (per il quale il criterio di aggiudicazione non opera) indicando nel capitolato tutte le specifiche tecniche del servizio indicate nel citato art. 131? La fattispecie riguarda un Ente non obbligato a ricorrere al Mepa.