Giurisprudenza e Prassi

OMESSA INDICAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI E MODULISTICA AMBIGUA: ESCLUSIONE LEGITTIMA (108.9)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2026

L’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta economica costituisce causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023, norma imperativa che opera mediante il principio dell'eterointegrazione anche in presenza di lex specialis lacunosa. Tale omissione non è sanabile mediante soccorso istruttorio, incidendo sulla congruità dell’offerta, a meno che non si dimostri una materiale impossibilità di compilazione dovuta a modelli che "non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi". Tuttavia, tale scusante non opera se il modulo è un mero prospetto riepilogativo che non vieta modifiche o integrazioni.

"L’obbligo di indicazione degli oneri della sicurezza aziendale è oggi espressamente previsto a pena di esclusione, con efficacia eterointegrativa delle previsioni di gara, superando definitivamente ogni precedente incertezza interpretativa [...] Ne consegue che correttamente la Stazione appaltante non poteva attivare il soccorso istruttorio, essendo preclusa ogni forma di integrazione postuma dell’offerta economica." (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2019; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, n. 6805/2025).

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