OBBLIGO DI INDICAZIONE SEPARATA DEI COSTI DELLA MANODOPERA NELL'OFFERTA ECONOMICA (108.9)
Sussiste il fumus di illegittimità della disciplina di gara qualora il modello di offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante non consenta l’indicazione separata dei costi per la manodopera e per la sicurezza, impedendo materialmente al concorrente di adempiere al precetto imperativo di cui all’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. Tale carenza della piattaforma telematica espone ingiustamente i concorrenti a un automatismo espulsivo che, secondo consolidata giurisprudenza, non può essere rimediato mediante soccorso istruttorio o giustificazioni rese in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta.
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