Inammissibilità modifica costi manodopera e violazione presidio minimo in gara
È legittimo il provvedimento di esclusione di un operatore economico che, in sede di giustificativi per la verifica dell'anomalia, operi una variazione postuma e non motivata dei costi della manodopera rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta economica. Tale modifica integra una inammissibile alterazione dell'offerta, a prescindere dal suo impatto percentuale. Parimenti, l'offerta che preveda un monte ore insufficiente a garantire i presidi fissi minimi imposti dal capitolato d'oneri risulta incongrua e viola i requisiti minimi di partecipazione.
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