Giurisprudenza e Prassi

COSTI MANODOPERA: NON NECESSARI PER FORNITURE CON PRESTAZIONI DI SERVIZI MERAMENTE ACCESSORIO E STRUMENTALE (108.9)

ANAC PARERE 2026

L'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera in sede di offerta economica, previsto dall'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, non trova applicazione negli appalti di fornitura in cui le prestazioni di servizio richieste presentino carattere meramente accessorio e strumentale rispetto all'oggetto principale, risultando prive di una propria autonomia funzionale e remunerate nell'ambito del prezzo unitario della fornitura stessa.

"Trattandosi di servizi accessori e strumentali alla fornitura, privi di una loro autonomia... non sussisteva alcun obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera"; tale orientamento è supportato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, 13 dicembre 2023, n. 10755) che qualifica tali attività come costi indiretti, specie quando le figure professionali operano in maniera trasversale a vari contratti e non stabilmente nella singola commessa.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)