Giurisprudenza e Prassi

COSTI MANODOPERA INDICATI DALLE TABELLE MINISTERIALI - NON AMMESSA LA DETRAZIONE DEI COSTI INPS E INAIL PER ASSENTEISMO (97.4)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Va preliminarmente rilevato che, a prescindere dalla mancata impugnazione delle tabelle ministeriali, il punto centrale della presente controversia consiste nello stabilire se sia consentito al concorrente rielaborare l’entità del costo medio della manodopera riportato nelle tabelle ministeriali alla luce non già di specifiche modalità organizzative dell’impresa o di particolari agevolazioni di cui la stessa gode, bensì di costi che, per legge, non gravano per intero sul datore di lavoro.

La tesi dell’appellante non può essere condivisa. Relativamente alla minore incidenza dell’assenteismo, la detrazione dei costi a carico dell’Inps e dell’Inail deve ritenersi compresa tra i dati medi presi in considerazione dalle tabelle ministeriali di cui al DM 6 giugno 2022, n. 25 che già tengono conto del fatto che i costi effettivamente sostenuti dall’impresa in caso di sostituzione non coincidono con quelli che su essa gravano direttamente in relazione al lavoratore sostituito, ma comprendono anche le somme afferenti ai compensi e alle altre voci di costo relativi al sostituto che presta la propria attività al posto dell’assente, con la conseguenza che in assenza di giustificazioni specifiche e documentate che incidano sul quantum delle assenze, il numero di ore non lavorate per malattia, infortunio e gravidanza non può essere diminuito artificiosamente dalla ditta, ma va conteggiato nella quantità indicata dalle tabelle (le tabelle sono suscettibili di oscillazioni in diminuzione soltanto in ragione di “eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l’impresa può usufruire” cfr. art. 2 del citato DM).

Più nel dettaglio, le tabelle nella loro valutazione statistica, seppure non considerano l’effetto delle diverse tipologie di assenza sul costo a carico delle singole imprese per talune specifiche prestazioni, poiché se per alcune tipologie di assenza - ferie/festività/permessi sindacali, etc. - le imprese sostengono interamente il costo del personale assente, considerano invece le assenze dovute a malattia, infortunio, maternità, in parte “coperte” dagli istituti previdenziali ed assistenziali (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2580).

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