IMPORTO A BASE DI GARA: VA CONTEGGIATA LA MANODOPERA SIA OPERATIVA CHE AMMINISTRATIVA (41.13)
"Ai fini della determinazione dell'importo posto a base di gara, nella voce 'costi della manodopera' di cui all'art. 41, commi 13 e 14 del d.lgs. 36/2023, devono essere computate tutte le spese legate alla remunerazione del personale stabilmente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, a prescindere dalla qualifica operativa o amministrativa. Ne consegue che l’inclusione dei costi del personale amministrativo all’interno delle spese generali è illegittima, poiché sottrae tali somme al regime di tutela dello scorporo e della verifica di congruità".
L'Autorità ha tratto tale principio osservando che “dal tenore letterale delle citate disposizioni non appare consentito un distinguo, ai fini della stima dei costi della manodopera, tra le tipologie di personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto” e che, ad eccezione delle figure manageriali apicali, tutte le altre figure dedicate alla commessa devono essere quotate autonomamente, poiché “l'inclusione dei relativi costi nell'ambito delle spese generali non pare corretta” (richiamando Cons. Stato, 16 settembre 2024, n. 7582).
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