Giurisprudenza e Prassi

COSTI DELLA MANODOPERA - NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI ANOMALIA SONO MARGINALMENTE RIMODULABILI MA NON MODIFICABILI (95.10)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2024

Coglie nel segno, anzitutto, la doglianza con cui la società ricorrente stigmatizza l’inammissibile modificazione dei costi della manodopera, operata dalla controinteressata in sede di giustificazioni, attraverso la variazione della relativa previsione contenuta nell’offerta economica da € 53.187,59 a € 50.520,01.

Invero, secondo la recente e condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato “la modifica dei costi della manodopera introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell’importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art. 95 comma 10 D. Lgs. n. 50 del 2016“ (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1624; Cons. Stato, Sez. III, 28 agosto 2023, n. 7982).

Si è precisato, altresì, il principio secondo cui “…deve pertanto ritenersi che nel corso del giudizio di anomalia, pur essendo possibili marginali rimodulazioni dei costi della manodopera, non possa per contro procedersi ad una incidente modifica di tali costi, essendo altrimenti vulnerata la ratio dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50 del 2016“ (v. pure Cons. Stato, Sez. V, 16/02/2023, n. 1652; Cons. Stato, Sez. V, 29/11/2022, n. 10470).

Orbene, nella specie, la variazione in diminuzione dei costi del personale appare significativa (ammontando ad una percentuale maggiore del 5% rispetto all’importo inizialmente offerto da A.S.r.l.) e nelle giustificazioni presentate dalla predetta società non risultano esplicitate le ragioni di tale scostamento rispetto all’originaria previsione di cui all’offerta presentata (non essendo stati addotti, ad esempio, originari errori di calcolo o sopravvenienze di fatto o di diritto).

Ciò collide con il principio dell’immodificabilità che presiede la logica della par condicio tra i competitori in gara, essendo evidente che “La stessa riallocazione delle voci deve avere un fondamento economico atteso che, diversamente, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire un’elusiva modificazione a posteriori dell’offerta, snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell’anomalia, che è, per l’appunto, quella di un apprezzamento globale della attendibilità” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2020, n. 1873 ; Id., 11 dicembre 2020, n. 7943).

Come esattamente rilevato dalla difesa attorea, la società A. ha azzerato tutte le voci di assenza appena menzionate, senza aver fornito nei propri giustificativi alcuna dimostrazione circa un tasso di assenteismo ridotto del personale da impiegare nella commessa de qua; sul punto, val la pena di rammentare che la giurisprudenza ammette che le giustificazioni sul costo del lavoro contemplino scostamenti rispetto al dato medio nazionale, ma il dato aziendale va rigorosamente provato e accompagnato da elementi univoci (libro presenze, cedolini mensili, etc.), non rientrando gli eventi in parola tra quelli nella disponibilità dell’impresa, mentre il dato statistico nazionale rappresenta lo standard normativo, al quale i concorrenti sono tenuti a fare riferimento in mancanza di prove serie e attendibili su statistiche interne di minore impatto sul costo orario (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 2055; Consiglio di Stato, V, 28 giugno 2021, n. 4867; Cons. Stato, VI, 28 settembre 2021, n. 6533).

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