Giurisprudenza e Prassi

COSTI DELLA MANODOPERA: ILLEGITTIMO UTILIZZARE TABELLE DEL COSTO DEL LAVORO NON PIU' VIGENTI (41.13 - 41.14)

ANAC PARERE 2025

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza e dell'Autorità, la definizione del prezzo da porre a base d'asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall'amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il Giudice (o l'Autorità) giungere alla determinazione del prezzo congruo (cfr. Delibera n. 420 del 18 settembre 224; delibera n.116 del 6 marzo 2024; nn. 753 e 321 del 2021 e la n. 1017 del 2020); nella definizione della base d'asta è necessario che la Stazione appaltante faccia riferimento a criteri verificabili e acquisisca attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d'asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2020, n. 5634; 24 settembre 2019, n. 6355; 10 maggio 2017, n. 2168; sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081).

Dall'esame delle disposizioni codicistiche si desume chiaramente l'obbligo delle Stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della stima dei costi della manodopera, le tabelle approvate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale obbligo costituisce uno degli strumenti per tutelare il diritto dei lavoratori ad una giusta retribuzione, evitando che il confronto concorrenziale possa produrre effetti negativi su tale diritto. Deve essere quindi riconosciuta natura imperativa alle citate disposizioni, siccome poste a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali la tutela del lavoro, le condizioni di serietà dell'offerta, la qualità delle prestazioni, l'effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell'appalto.

L'utilizzo delle tabelle del costo medio orario del lavoro non più vigenti alla data di indizione della procedura di gara vizia per manifesta illogicità e irragionevolezza il procedimento condotto dalla Stazione appaltante ai fini della stima dei costi della manodopera, tenuto conto, peraltro, che la procedura di gara in esame è ad alta intensità di manodopera e che il contratto ha durata pluriennale.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...