Giurisprudenza e Prassi

COSTI DELLA MANDOPERA - MATERIALE IMPOSSIBILITA' DI INDICAZIONE SEPARATA: RILEVA MA VA INTERPRETATA RIGOROSAMENTE (108.9)

ANAC PARERE 2024

La materiale impossibilità di dichiarare i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza, nell'offerta economica, va intesa in termini rigorosi e va verificata in concreto. Tale fattispecie non ricorre quando l'obbligo dichiarativo è prescritto nel modulo di presentazione dell'offerta economica allegato al disciplinare (il cui utilizzo è previsto a pena di esclusione), anche se il modulo non contiene un apposito spazio per inserire tali voci, ma è editabile.

L'art. 108, comma 9, del codice prevede che, nell'offerta economica, l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale. Tale disposizione, ancor più chiaramente rispetto all'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, è assistita da una espressa sanzione espulsiva per l'ipotesi di violazione del precetto in essa contenuto, e riveste all'evidenza natura imperativa essendo funzionale alla salvaguardia di interessi di rilevanza superindividuale. Come sottolineato nella relazione illustrativa del Consiglio di Stato, " e stato espressamente inserito l'inciso "a pena di esclusione" per dare maggiore certezza agli operatori giuridici derivanti dalla citata omissione dichiarativa". Si tratta di una disposizione che, per pacifico indirizzo della giurisprudenza e dell'Autorità, si applica anche se non richiamata espressamente dalla lex specialis di gara, in ragione della sua attitudine ad eterointegrarla (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 7 e n. 8; Ad. Plen. 24 gennaio 2019, n. 3; CGUE, sez. IX, 2 maggio 2019, C-309/18; di recente si veda Delibera Anac n. 396 del 20 luglio 2024);

Secondo i consolidati principi sanciti dalla giurisprudenza: i) la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara; ii) tale omissione non può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio, neppure in sede di giustificativi sull'offerta economica; iii) l'esclusione va disposta anche in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di gara; iv) costi dalla manodopera e gli oneri per la sicurezza non possono essere ricostruiti in via postuma, attraverso la dimostrazione che tali costi erano stati ricompresi nell'offerta, in quanto essi devono essere "indicati" dall'operatore e non solo "considerati" ovvero contemplati; v) a tale regola fa eccezione la presenza di clausole e moduli che non consentono ai concorrenti di indicare espressamente tali costi, perché, ad esempio, non contengono lo spazio per il loro inserimento oppure perché vietano di apporre integrazioni al modulo predisposto dalla SA; in quest'ultimo caso, deve tuttavia sussistere una impossibilità materiale di inserire tali voci, non superabile mediante la loro indicazione in documenti ulteriori ovvero modificando il modulo di offerta;

Le condizioni di "materiale impossibilità" di separata indicazione dei costi in questione sono stati interpretati dalla giurisprudenza in modo rigoroso, ritenendo che ciò non sussista tutte le volte in cui sia possibile "personalizzare" l'offerta anche mediante integrazioni a mano.

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