CONCORRENTE DILIGENTE E IMPOSSIBILITA' MATERIALE DI INSERIRE MANODOPERA E SICUREZZA: E' CONSENTITA LA SANATORIA POSTUMA (101)
"Osserva in via generale il collegio che, per orientamento costante anche di questa sezione:
- “La giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi dello specifico tema (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8; Corte di giustizia UE, sez, IX, 2 maggio 2019, C-309/18, Lavorgnas.r.l.) ha in sintesi affermato che:
[...] e) unica eccezione a tale regola generale (si ripete: esclusione dalla gara per omessa separata indicazione di costi sicurezza e manodopera senza soccorso istruttorio ed anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara) è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica. Deve trattarsi in altre parole di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare "confusione" nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile (es. assenza di "spazio fisico" nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta) il loro effettivo inserimento. A tutela del "legittimo affidamento", dunque, in siffatte ipotesi deve essere consentita una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato (mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia)” [Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1191];
- “l'eccezione alla regola della separata evidenziazione dei costi della manodopera debba operare "allorquando la congerie di regole di gara, quanto alla valenza dei modelli di domanda predisposti dalla stazione appaltante quale schema imposto dalla lex specialis nella presentazione dell'offerta, non si profili né omogenea né improntata alla necessaria chiarezza, risultando la documentazione di gara oggettivamente idonea a ingenerare nei partecipanti confusione in ordine all'individuazione delle non conformità delle offerte rispetto ai modelli allegati soggette alla sanzione espulsiva e, pertanto, a causare il plausibile timore di subire la predetta conseguenza negativa in caso di presentazione di una domanda contenente modifiche al modello allegato alla lex specialis" (Cons. Stato, V, n. 4502 del 2024 che, a sua volta, cita Cons. Stato, V, n. 4806 del 2020 e Cons. Stato, V, n. 6688 del 2019).
Né la circostanza che l'appellata abbia rispettato gli oneri dichiarativi generando un file in cui oltre alle indicazioni del disciplinare ha aggiunto i costi della manodopera smentisce l'esistenza di una situazione di ambiguità delle previsioni relative ai detti costi e dei connessi possibili errori nella formulazione dell'offerta che non possono ridondare in danno dei concorrenti che ad esse si sono scrupolosamente attenuti, redigendo l'offerta conformemente al modello predisposto dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10547);
Alla luce della giurisprudenza sopra evidenziata, nonché sulla base di quanto riportato nel verbale n. 3 del 24 gennaio 2024, risulta chiaro che nel caso di specie ci si trovava dinanzi ad un modello che non consentiva ai concorrenti di indicare espressamente costi della manodopera e della sicurezza aziendale nell'ambito delle proprie offerte economiche. Ricorreva infatti proprio l’ipotesi, delineata dalla giurisprudenza sopra citata, di assenza di "spazio fisico" nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta, sì da rendere materialmente impossibile la specificazione di tali pur essenziali voci di costo;"
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

