OBBLIGO INDICAZIONE COSTO MANODOPERA - SI CONSIDERANO SOLO I DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA COMMESSA STABILMENTE (108.9)
È noto che sono costi indiretti della commessa quelli relativi al personale di supporto all’esecuzione dell’appalto o a servizi esterni, da tener distinti dai costi diretti della commessa comprensivi di tutti i dipendenti impiegati specificamente per l’esecuzione della stessa. L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante – si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto (Consiglio di Stato sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786).
L’aggiudicataria ha chiaramente distinto le unità di personale direttamente impiegato nella gestione del servizio per cui è causa e il personale stabile che può essere impiegato trasversalmente in quanto addetto alla gestione di altri cimiteri. Di tanto, è agevole avvedersi dando semplicemente lettura dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui