ILLEGITTIMA RIDUZIONE UNILATERALE DEL PREZZO PATTUITO NELL'APPALTO DI SERVIZI IN REGIME DI PROROGA
È illegittima la decurtazione del corrispettivo operata dalla Stazione Appaltante nell'esecuzione di un appalto in proroga, qualora l'accordo preveda un importo forfettario non indicizzato al volume o al numero di impianti effettivamente funzionanti. In assenza di formali contestazioni di inadempimento, la trattenuta costituisce un'illecita manomissione dell'equilibrio economico.
Come affermato dalla Corte: "[...] nella lettera di proroga [...] il corrispettivo è pattuito in euro 2.771,13 senza nessun riferimento al numero delle caldaie da manutenere, men che meno al numero di quelle in funzione [...] il committente ha effettuato una modifica unilaterale e ingiustificata del prezzo pattuito, in quanto tale illegittima".
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