Giurisprudenza e Prassi

CORRISPETTIVO PROFESSIONISTI - RIDUZIONE PERCENTUALE OPERATA DALLA PA - ILLEGITTIMA

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentate dall’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di salerno – procedure aperte per affidamento di servizi di ingegneria e architettura (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per i seguenti interventi nel comune di auletta: lavori di adeguamento sismico del ponte degli inglesi e opere connesse e area circostante ambito fluviale - importo a base d’asta: euro 101.835,98; lavori di restauro, adeguamento sismico e funzionale della caserma cc e aree connesse, al largo braida - importo a base d’asta: euro 121.748,21; lavori di restauro, adeguamento sismico e funzionale della chiesa di san nicola di mira ed edifici e aree connessi, al largo cappelli - importo a base d’asta: euro 161.235,32 – criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - s.a. comune di auletta (sa).

Vista la giurisprudenza (cons stato, 29 marzo 2019 n. 2094) che, con riferimento all’art. 24, co. 8 d.lgs. 50/2016, pone in luce come il legislatore «abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti, evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di discostarsi dalle tabelle ministeriali […] la disposizione è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare […] l’art. 24, comma 8 non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara». nel richiamare le linee guida anac, laddove impongono che le ragioni a fondamento della decisione della s.a. siano esposte nella documentazione di gara ai fini di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, la sentenza qui richiamata ritiene la legittimità delle determinazioni delle stazioni appaltanti a condizione quindi che sia «dato conto nell’elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara»; che «le tabelle ministeriali siano state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi»; ed infine che la riduzione sia adeguatamente motivata; ritenuta l’opportunità che la s.a. effettui un’attenta valutazione ai fini del corretto inquadramento della categoria di opere richiesta con riferimento all’intervento di “lavori di restauro, adeguamento sismico e funzionale della chiesa di san nicola di mira ed edifici e aree connessi”, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 29, co. 4 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), per i beni immobili situati nelle zone dichiarate soggette a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale; ritenuto che, nel caso di specie, la riduzione percentuale dei corrispettivi operata dalla s.a., in particolare nelle misure del 35 e del 38 per cento, appare alquanto rilevante, e, soprattutto, una tale compressione della componente prezzo richiederebbe, nel caso di specie, una stringente motivazione che, dagli atti presenti in istruttoria, non emerge.

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DECRETO: il presente provvedimento;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LINEE GUIDA: Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le reg...
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
RESTAURO: L'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto; 
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
PROCEDURE APERTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. sss) del Codice: le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
DOCUMENTAZIONE DI GARA: E' la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del co...