Giurisprudenza e Prassi

SOLIDITA' FINANZIARIA - IDONEA COPERTURA ASSICURATIVA - DOCUMENTO IDONEO (83)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2021

Il disciplinare, al punto 6.3, prevede che la capacità economica e finanziaria debba essere dimostrata mediante i seguenti requisiti: “a) Fatturato globale nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2018 – 2019 – 2020) non inferiore a € 1.604.633,625 IVA esclusa;

Tale requisito è richiesto per la dimostrazione della solidità finanziaria necessaria per la gestione di un importante servizio pubblico; b) Presentazione di almeno due dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestanti la capacità finanziaria dell’impresa e la sua affidabilità in relazione al valore del lotto a cui intende partecipare. A tal fine è necessario che le stesse riportino l’oggetto della gara con il relativo CIG di riferimento. In mancanza di almeno uno di tali elementi, le referenze bancarie sono da considerarsi prive di valore. … Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria presentando comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per valore quantomeno pari al valore dell’appalto”.

La parte ricorrente sostiene che le referenze bancarie presentate dalla controinteressata ......... siano troppo generiche e, perciò, inidonee.

In merito, occorre premettere che entrambi i soggetti che hanno reso tali referenze bancarie rientrano tra gli “istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993” come richiesto.

Resta, allora, la questione relativa all’idoneità delle referenze bancarie. Ebbene, l’una, resa dall’istituto bancario M.P.S., attesta che la “......... intrattiene rapporto di conto corrente …condotto con regolarità e correttezza”, l’altra, resa dalla Finanziaria Romana s.p.a., attesta che la ......... è “cliente” e che non vi sono “rilievi” a carico della medesima.

Il Collegio ritiene che il requisito delle referenze bancarie vada interpretato in modo non restrittivo in accordo con il principio del “favor partecipationis”. Del resto, l’art. 86 co. 4 d.lgs. 50/2016 (cd. codice appalti) in combinato disposto con la parte I dell’allegato XVII al medesimo codice appalti prevede che “di norma” la solidità finanziaria vada dimostrata mediante alcuni mezzi di prova e, in particolare, con: “a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili”.

La disposizione, peraltro, va intesa nel senso che “di norma” debba essere impiegato solo uno dei mezzi di prova richiesti e tanto ha condotto la giurisprudenza a consentire la presentazione di un mezzo alternativo persino in mancanza di un’espressa previsione del bando (v. T.A.R. Palermo sez. III, 04/08/2020, n.1753 nonché T.A.R. Roma, sez. III, 15/03/2021, n.3103) o di ritenere dimostrata la solidità finanziaria sulla scorta dei bilanci anche in mancanza di una delle due referenze bancarie richieste (C.d.S., sez. III, Sent. n. 5294 del 13.7.2021).

Nel caso di specie, peraltro, oltre alle referenze bancarie è stato documentato un fatturato specifico notevolmente superiore al minimo richiesto (oltre 4.700.000,00 euro a fronte del fatturato minimo richiesto di 1.604.633,625) ed è stata, altresì, prodotta una polizza assicurativa contro i rischi professionali come pure consentito dal bando sia pur nel caso di giustificata impossibilità a presentare le referenze bancarie.

Il quadro che emerge dalle circostanze appena esposte giustifica ampiamente la valutazione della Stazione appaltante in merito alla solidità finanziaria dell’impresa per diversi ordini di ragioni.

In primo luogo, è sostenibile che il fatturato specifico fosse da solo sufficiente a dimostrare il requisito. Come si è detto, la norma di riferimento, infatti, (art. 86 co. 4 cod. appalti, cit.) stabilisce che la “regola” sia la presentazione di uno solo dei mezzi di prova richiesti e il disciplinare, pur prevedendo, due distinti mezzi di prova non precisa se essi debbano essere intesi in modo alternativo e, quindi, disgiunto o in modo cumulativo.

Alla luce dei principi sopra esposti e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, appare preferibile ritenere che i mezzi di prova potessero essere intesi in modo alternativo di talchè la dimostrazione del fatturato specifico ampiamente superiore poteva ritenersi sufficiente (come sostenuto dalla Stazione Appaltante nelle proprie difese).

In secondo luogo, anche volendo prescindere dalla conclusione appena raggiunta, va rammentato che le "idonee referenze bancarie" vanno “intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso; tali referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l'aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili” (C.d.S., sez. V, n. 2910/2020; v. anche C.d.S., sez. III, Sent. n. 2507/2021).

Ebbene, nel caso di specie, due istituti abilitati hanno attestato, appunto, che la ......... conduce regolarmente i rapporti intrattenuti con essi. La genericità delle dichiarazioni, quindi, non ne inficia la pregnanza. L’assenza di irregolarità o di scoperti nel rapporto di conto corrente con M.P.S. e l’assenza di rilievi nei rapporti intrattenuti con la Finanziaria Romana s.p.a. sono elementi che rilevano nel senso di dimostrare, nei limiti di quanto osservato dai due istituti, la correttezza e la solidità della .......... La circostanza che la Finanziaria Romana s.p.a. svolga attività di “garanzia” come asserito dalla parte ricorrente non sminuisce il valore dell’attestazione in quanto l’assenza di rilievi da parte del “garante”/fideiussore è elemento di sicuro valore.

In terzo luogo, va osservato che la ........., pur senza addurre i giustificati motivi richiesti dal disciplinare, ha cautelativamente prodotto una valida polizza assicurativa e tanto vale a corroborare ulteriormente la valutazione positiva in merito alla solidità finanziaria della medesima.

Infine, alla luce degli elementi descritti, quand’anche si fossero ritenute generiche le referenze bancarie, si sarebbe dovuto far riferimento all’istituto del soccorso istruttorio (art. 83 co. 9 cod. appalti) in relazione ad una mera irregolarità non afferente all’offerta tecnica o a quella economica.


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