Giurisprudenza e Prassi

COOPTAZIONE E BENI CULTURALI - APPALTI SOPRA I 150.000€ - NECESSARIA SOA ADEGUATA AI LAVORI DA ESEGUIRE (68.12)

ANAC COMUNICATO 2024

Se la quota di lavori sui beni culturali, affidata all’impresa cooptata ai sensi dell’articolo 62, comma 18 del Codice, è superiore a 150.000 euro, è sempre necessaria la qualificazione SOA adeguata per classifica e categoria ai lavori da eseguire; se la predetta quota è inferiore a tale importo, l’impresa medesima deve necessariamente essere in possesso dei requisiti stabiliti dal citato articolo 10 dell’AIIegato II.18 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui l’affidamento nel suo complesso sia superiore all’importo di euro 150.000, deve in ogni caso garantirsi, in capo all’aggiudicatario opportunamente qualificato, la presenza di adeguata direzione tecnica per l’intero importo dei lavori ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 11 dell’Allegato II.18 del d.lgs. 36/2023, anche in relazione alla quota di competenza dell’impresa cooptata. L’idonea direzione tecnica, infatti, è un requisito posto a salvaguardia della specializzazione richiesta per i lavori sui beni culturali, anche in relazione alla singola quota degli stessi demandata all’impresa cooptata.

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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