Giurisprudenza e Prassi

ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2020

L'adesione alle convenzioni Consip adempie pienamente all'obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure di evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4081; Cons. Stato, Sez. III, 15 aprile 2016, n. 1532), sicché non sussiste, a carico della amministrazione che vi aderisce, un onere di istruttoria in ordine alla economicità dei parametri prezzo-qualità contenuti nella convenzione Consip (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2015, n. 2194).

Al contrario, occorre una specifica motivazione sulla convenienza quando l'amministrazione si determini in concreto nel senso di fare ricorso al mercato, in quanto l'Ente pubblico dovrà in tal caso far constare l'utilità della propria iniziativa rispetto ai parametri della convenzione Consip di settore.

L'adesione alla convenzione Consip prevede la contrattualizzazione presso la singola amministrazione aderente, con la conseguenza che ogni contratto può prevedere singoli aggiustamenti ed estensioni utili ad adeguare le caratteristiche generali della convenzione alle specifiche esigenze, pur nei limiti dell'oggetto della convenzione stessa.

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;