Giurisprudenza e Prassi

CONVENZIONI CONSIP: SE LA CONVENZIONE REGIONALE NON E' OPERATIVA, NON OPERA IL PRINCIPIO DI PREVALENZA (6 - I.5)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2025

Il rapporto tra centrale unica di committenza nazionale e regionale è stato già condivisibilmente definito da questo T.A.R. e dal giudice di appello nell’ambito di un analogo contenzioso che ha riguardato un’altra azienda sanitaria provinciale.

In particolare, questo Tribunale, con la sentenza n. 1817/2023, ha avuto modo di affermare che “in assenza di una convenzione regionale attiva - risulta pienamente legittimo il ricorso al sistema Consip considerato quanto previsto:

- dall’art. 1, comma 449 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 secondo cui “Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A”.

dal comma 548 dell’articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208 secondo cui “al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa”.

Ne consegue che, se è vero che dal sistema positivo è desumibile un favor per il sistema di acquisizione centralizzato regionale, è altrettanto innegabile che un tale favor non può inibire all’Amministrazione di aderire ad una convenzione Consip in tutti i casi in cui, come nella fattispecie in esame, manchino convenzioni regionali già operative; ed invero esso, da un lato, riguarda il rapporto di concorrenza fra convenzioni Consip e analoghe convenzioni su basi regionali, e non può pertanto trovare applicazione nella diversa ipotesi di concorrenza fra convenzioni Consip e semplice procedura di gara per appalto in corso presso la CUC regionale; dall’altro non può essere letto nel senso di inibire il potere del singolo ente del SSN di determinarsi in ordine alle più opportune modalità per realizzare l’interesse pubblico di cui la relativa Amministrazione è diretta titolare con piena discrezionalità, in costanza di una gara regionale caratterizzata da tempi incerti di definizione e in presenza, per converso, di una convenzione quadro nazionale già pienamente operativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31/03/2021 n. 2707; T.A.R. Molise, sez. I, 07/04/2022 n. 103)”.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)