Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI ADERIRE ALLE CONVENZIONI CONSIP O REGIONALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Secondo una interpretazione letterale, sistematica e funzionale del predetto quadro normativo delle Convenzioni, alla stregua dell’esigenza di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e del principio euro unitario di concorrenza, emerge, del tutto indipendentemente dalla caccia ad eventuali ed isolate norme e prassi dissonanti compiuta dalle appellanti:

L’assoluto favore del legislatore nazionale e, di conserva, del legislatore regionale per il ricorso a forme di aggregazione della domanda di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, in relazione ai risultati di efficienza economica e di trasparenza attesi sotto il plurimo profilo della programmazione e razionalità delle scelte, della, snellezza e flessibilità contrattuale e del contenimento dei prezzi consentito dal gioco della concorrenza con conseguente abbattimento delle rendite di posizione locali e settoriali (evidentemente esclusi in caso di proroga sine die dei rapporti contrattuali in corso);

Il conseguente obbligo di ciascuna amministrazione (ivi incluse quelle del Sistema Sanitario Regionale) di ricorrere, ovunque disponibili, alle convenzioni quadro definite come “convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato” e gestite, nel rispetto delle regole dell’evidenza pubblica e dei principi di imparzialità e buon andamento, libertà imprenditoriale e concorrenza, dalle Centrali uniche di committenza, vuoi statali vuoi regionali, che nel loro insieme costituiscono una “rete”

L’individuazione del livello territoriale ottimale nelle Centrali di committenza regionali per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alle competenze regionali di gestione del S.S.R. ed alla stregua del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione;

Il conseguente obbligo per i predetti enti di aderire alle convenzioni stipulate dalla propria Centrale di committenza regionale, ove esistenti, ovvero, in mancanza, a quelle stipulate dal Centro di committenza statale (ad oggi CONSIP SpA) ferma restando la loro facoltà –ma non l’obbligo- di avvalersi dei servizi di consulenza eventualmente attivati dai medesimi soggetti.

Ne discende che, come già osservato dalla Sezione in sede di prima sommaria delibazione cautelare, in una situazione di gestione da lungo tempo in proroga dei rapporti contrattuali in esame, in evidente violazione dei principi di efficienza, economicità ed imparzialità e del principio europeo di concorrenza, ed in presenza di una Centrale di committenza regionale che aveva avviato da anni una gara mai conclusa non per attivare una convenzione (come sopra definita) ma un semplice contratto d’appalto (quindi ad adesione non obbligatoria, al pari del ricorso alla consulenza della medesima centrale), l’attivazione della convenzione CONSIP costituiva, indipendentemente da ogni valutazione comparativa di convenienza economica (essendo l’unica convenzione operativa e quindi disponibile) non una facoltà, ma un preciso obbligo giuridico per l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, conforme alla normativa di legge e regolamentare statale e regionale sopra richiamata (per la quale in caso contrario si sarebbe posto un problema di possibile disapplicazione per contrasto con il diritto euro unitario) e rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.



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CENTRALE DI COMMITTENZA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. i) del Codice: un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
CENTRALE DI COMMITTENZA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. i) del Codice: un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;