Giurisprudenza e Prassi

CONVEZIONI CONSIP: SE L'ACQUISTO IN DEROGA NON E' MOTIVATO, L'AFFIDAMENTO E' ILLEGITTIMO (I.1)

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Nel merito la materia risulta regolata, in via principale, dall’art. 9 del D.L. n. 66/2014 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità e i limiti dettagliati dalla norma, “sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche”, ad esclusione di taluni enti, “ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure” (comma 3); “le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria” (comma 3-bis).

Precisa, quindi, art. 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015 che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.

La giurisprudenza amministrativa (v. in particolare Cons. Stato, Sez. V, 10/05/2022, n.3650) ha già avuto modo di chiarire la portata applicativa della normativa richiamata, precisando che:

- con il menzionato art. 9 del d.l. n. 66 del 2014 è stata introdotta la figura dei “soggetti aggregatori” per l'acquisizione di beni e servizi;

- per le categorie di beni e servizi individuate dal Tavolo dei soggetti aggregatori, di cui alla predetta norma, “non sarà consentita l'indizione di autonome procedure da parte delle amministrazioni statali centrali e periferiche e delle regioni, degli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e degli enti del servizio sanitario nazionale”;

- laddove, infatti, l'oggetto del servizio, posto in gara, risulti sostanzialmente identico e quello contemplato dalla convenzione, la stessa “non può essere disattesa” sicché “In presenza di una convenzione stipulata da un soggetto aggregatore per servizi sostanzialmente analoghi a quelli di specie, il Comune (…) non poteva indire una nuova gara, e, una volta indettala, era tenuto a revocarla a seguito della previa verifica sul portale della convenzione stipulata da (…) quale soggetto aggregatore”;

- “Secondo l'art. 1, comma 510, l. n. 208 del 2015, infatti, la deroga alla convenzione potrebbe essere disposta soltanto per ragioni che attengono strettamente alle caratteristiche della prestazione essenziale, oggetto del servizio”;

- è quindi necessaria “una motivazione adeguata al fine di dimostrare l'integrazione del presupposto dell'esercizio del potere di indizione di una gara autonoma, ai sensi dell'art. 1, comma 510, della legge n. 208 cit.; in particolare, non risultano esplicitate le ragioni per le quali il servizio oggetto di convenzione stipulata dal soggetto aggregatore non sarebbe idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, che, in ogni caso, secondo il Collegio, devono essere ritenute tali in senso oggettivo e funzionale, anche se in considerazioni degli specifici bisogni dell'Ente” (v. Cons. Stato, Sez. V, 10/05/2022, n.3650).

Ebbene, applicando le predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, si evidenzia, in primo luogo, la sovrapponibilità tra le tipologie di servizio oggetto dell’appalto autonomo, indetto da Città Metropolitana, e quello di cui alla convenzione regionale, attinenti entrambi alla vigilanza armata (v. Convenzione Quadro della Regione Lazio e capitolato del nuovo appalto, rispettivamente doc. 10 e doc. 3 ricorrente).

In secondo luogo, nella determina gravata manca del tutto l’espressione di qualunque motivazione in ordine alla mancata adesione alla convezione stipulata dal soggetto aggregatore. Nella stessa, invero, si afferma che “non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura”, mentre non è presente alcun riferimento alla convezione regionale sopra menzionata.

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