Giurisprudenza e Prassi

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - NON NECESSARIO INDICARE RAGIONI DI MAGGIORE CONVENIENZA RISPETTO ALLA GARA (32.2)

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2023

Invero, l’ente che, nell’ambito della sua autonomia e nell’esercizio di una attività consentita dalla norma, assuma la decisione di aderire alla Convenzione Consip, non è tenuto, come noto, a supportare tale adesione con una specifica delibera volta a farne emergere le ragioni di maggiore convenienza rispetto sia all’indizione di una gara autonoma sia, ancor di più, alla proroga dei contratti in essere, atteso che, in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, non è dato rinvenire alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa euro-unitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30 agosto 2022, n. 7562; Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521).

Peraltro, se è pur vero che dal sistema positivo è desumibile un favor per il sistema di acquisizione centralizzato regionale, è altrettanto innegabile che un tale favor non possa inibire all’Amministrazione di aderire ad una Convenzione Consip in tutti i casi in cui - come nel caso di specie - manchi una Convenzione regionale già operativa (cfr. T.A.R. Campobasso (Molise), Sez. I, n. 25 maggio 2021, n. 189; T.A.R. Campobasso (Molise), Sez. I, 7 aprile 2022, n. 103).



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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;