GRAVI VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE: LEGITTIMA LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PER IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' DEI REQUISITI (80.4)
Occorre premettere che il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è motivato anzitutto in ragione del fatto che nella certificazione sui carichi fiscali pendenti a carico di -OMISSIS- rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 2 gennaio 2024, relativa alla richiesta del 15 dicembre 2023, “risulta[va]no carichi non definitivamente accertati alla data di presentazione dell’offerta e per un ammontare abbondantemente superiore al 10% del valore dell’appalto”, ai sensi del d.m. 28 settembre 2022 (decreto recante appunto «Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate», pure richiamato dal provvedimento), di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.
Né d’altra parte, quanto all’invocata richiesta di definizione agevolata di alcune delle pendenze, l’appellante dimostra l’erroneità in fatto delle statuizioni provvedimentali per cui “la presentazione di domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1commi da186 a 202 della legge 197 del 29 dicembre 2022, relative alle predette cartelle è successiva alla data di presentazione delle offerte”, statuizioni che trovano peraltro coerenza col fatto che le dette istanze sono state presentate sulla base di una legge entrata in vigore successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
In tale contesto, la valutazione espressa dall’amministrazione in termini di rilevanza delle irregolarità fiscali (pur) non definitivamente accertate, considerandone la gravità vista la loro entità anche in rapporto all’importo dell’appalto, è di suo scevra da vizi di illogicità, irragionevolezza e inadeguatezza, nel quadro degli spazi di discrezionalità all’uopo riconosciuti all’amministrazione (cfr., analogamente, Cons. Stato, III, 25 febbraio 2025, n. 1617, maturata in relazione al richiamato distinto provvedimento di revoca di aggiudicazione adottato in danno dei medesimi soggetti).
Tutto ciò, si osserva, in un contesto connotato dalla vigenza del principio di cd. “continuità” dei requisiti, in forza del quale nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati “non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8)
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