Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI SECRETATI- DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE - VALUTAZIONE E AFFIDABILITA' DELLE OFFERTE (162)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Come già detto, le procedure ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 162 d.lgs. n. 50 del 2016 sono caratterizzate da un’amplissima discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione delle offerte e della loro affidabilità, la cui determinazione al riguardo può essere sindacata dal giudice solo se macroscopicamente irragionevole (Cons. Stato, IV, 4 giugno 2013, n. 3059); a tal fine, è del tutto evidente che tale determinazione può fondarsi, in tutto o in parte, anche su ipotetici disservizi o carenze della società esercente il servizio (Cons. Stato, IV, 7 dicembre 2015, n. 5564).

In termini ancora più generali, l’ampia discrezionalità valutativa dell’amministrazione fa sì che possa prescindersi, proprio per non ostacolarla, dalla previa indicazione – precedentemente alla valutazione delle offerte – dei criteri selettivi per la loro scelta (Cons. Stato, IV, 15 settembre 2015, n. 4314).

Deve dunque concludersi che, se a un lato le ragioni individuate dall’amministrazione circa l’insussistenza, nel caso di specie, di un adeguato rapporto fiduciario con la società OMISSIS s.p.a. (presupposto, quest’ultimo, indispensabile per procedersi all’accreditamento) rientravano, in quanto tali, a pieno titolo nell’ambito del giudizio di competenza dell’amministrazione medesima, dall’altro le stesse valutazioni non risultavano né contraddette dalle risultanze di causa, né manifestamente illogiche o abnormi.

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