Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE - DEVONO AVERE AD OGGETTO PRESTAZIONI SECONDARIE O SUSSIDIARIE (105)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

L’articolo 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice dei Contratti pubblici prevede che “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto non sono assimilabili ad attività affidate in subappalto”.

Vale altresì ricordare:

- che il contratto de quo è finalizzato a stimolare l’autonomia imprenditoriale degli operatori economici, i quali possono avvalersi anche di rapporti stipulati con altre imprese, purché tali relazioni sussistano prima della partecipazione alla gara, onde procurarsi beni e servizi;

- che il ricorso a tale istituto soggiace a taluni limiti di carattere quantitativo e qualitativo.

Invero, il contratto de quo, per un verso, deve avere ad oggetto solo prestazioni secondarie e/o sussidiarie, diverse dalla prestazione principale rivolta all’amministrazione e dedotta in contratto.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;