Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DELL'O.E. CHE IN SEDE DI CHIARIMENTI SI IMPEGNA A CORRISPONDERE UN TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO PER SOPPERIRE ALLA MANCATA EQUIVALENZA DEL CCNL (11)

ANAC PARERE 2025

È legittima l’esclusione dell’operatore economico che, a fronte di un giudizio negativo di equivalenza tra il CCNL applicato e quello richiesto dalla lex specialis, tenti di sanare il differenziale retributivo assumendo solo in sede di chiarimenti l’impegno a corrispondere un trattamento economico integrativo. Tale dichiarazione non costituisce un mero chiarimento, ma una modifica sostanziale dell’offerta economica e della stima dei costi della manodopera, non consentita dai principi di certezza e par condicio.

“L’impegno successivo alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, comporta necessariamente una sostanziale modifica della medesima; tale modifica postuma rende oltretutto complessivamente inattendibile l’offerta”; “non è ammissibile che il concorrente assuma tale impegno solo in sede di chiarimenti, modificando la dichiarazione inizialmente resa a corredo dell’offerta, senza dimostrare peraltro di avere già stimato i costi del personale [...] atteso che è inammissibile modificare ex post l’offerta e il suo contenuto”.

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