Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO DI VENDITA DI BENI: SI DEVONO RISPETTARE I PRINCIPI (13.2)

ANAC PARERE 2025

Il contratto di vendita di beni dell'amministrazione pubblica, non richiedendo un impegno di spesa da parte di quest'ultima e prevedendo un introito per la stessa, va ricondotto nella definizione dettata dall'art. 2, comma 1, lett. h), dell'Allegato I.1. del d.lgs. n. 36/2023, secondo la quale sono "contratti attivi" i contratti che «non producono spesa e da cui deriva un'entrata per la pubblica amministrazione».

In quanto contratto attivo, l'affidamento dello stesso è sottratto alla disciplina ordinaria dettata dal d.lgs. n. 36/2023, come chiaramente disposto dall'art. 13, comma 2, del Codice medesimo, ai sensi del quale «Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto».

Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. TAR Liguria n. 843/2024, TAR Lombardia n. 764/2025) e ribadito dall'Autorità, ancorché escluso dall'ambito di applicazione del Codice, l'affidamento di un contratto attivo della PA, deve avvenire, secondo quanto disposto dallo stesso art. 13, comma 5, osservando i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, quindi, i princìpi del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2), nonché di accesso al mercato (art. 3) e nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, quindi dei principi, anche di matrice europea, che regolano l'operato delle stazioni appaltanti nel settore dell'evidenza pubblica e nell'utilizzo di risorse pubbliche (sulla portata applicativa di tali principi si rinvia alla delibera n. 435/2024- UPREC-PRE-0212-2024-S-PREC).

Sulla base di tali principi, l'affidamento dei contratti attivi «deve dunque garantire l'interpello del mercato e il confronto concorrenziale, nel rispetto della disciplina di cui alla legge di contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) e del relativo regolamento di attuazione (r.d. 23 maggio 1924, n. 827)» (TAR Lombardia n. 764/2025 cit.).

Tanto risulta «non soltanto dal chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra menzionate, ma altresì dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia (Cons. St., comm. spec., parere del 10 maggio 2018, n. 1241; Cons. St., sez. V, 29 gennaio 2020, n. 720; T.A.R. Lombardia (Milano), sez. II, 10 ottobre 2024, n. 2628)» (TAR Liguria n. 483/2024 cit.).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)