Giurisprudenza e Prassi

INCARICO DI CONSULENTE DEL LAVORO- PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI NON PROFESSIONISTI – NON AMMESSA

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2022

E’ anzitutto pacifico che la tipologia delle prestazioni costituenti l’oggetto della procedura negoziata sub iudice, elencate analiticamente nel punto 2.3. del Capitolato tecnico (cfr. doc. 6 della ricorrente), è in parte riconducibile alle attività riservate ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12 del 1979, richiedendo un’attività professionale che non si esaurisce in un mero compimento di operazioni materiali di calcolo e che richiede il possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015, n. 103 e Sez. V, 8 maggio 2018, n. 2748).

L’art. 1, primo comma, della legge n. 12 del 1979 così recita: “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali (7), dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettori del lavoro delle provincie nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.

Detta norma ha introdotto nell’ordinamento giuridico un regime vincolistico, “preordinato alla salvaguardia degli interessi di chi fruisce, in ambiti e in materie tecnicamente complesse e particolarmente delicate, dell’attività di professionisti, di cui, perciò, si pretende la sottoposizione a controllo sia in sede di accesso alla professione che di svolgimento della stessa, anche sotto il profilo del rispetto della deontologia nei rapporti con la clientela” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2846).

Così ricostruita la ratio della norma in questione, osserva il Collegio che la società controinteressata è priva dei requisiti per partecipare da sola alla procedura negoziata per cui è causa: non è invero una società tra professionisti ai sensi dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, né ha dimostrato di avere presentato un’offerta sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese con una società tra professionisti iscritta agli albi professionali o con singoli professionista iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, degli avvocati, dei commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, come richiesto dall’art. 1 della legge n. 12 del 1979.



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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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