NULLITÀ DELLA CTU PER VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
IL FATTO
Un'impresa edile citava in giudizio un Istituto Scolastico e il Ministero competente chiedendo il risarcimento danni (€ 274.535,58) derivanti dall'esecuzione di un contratto di appalto per la manutenzione straordinaria di aree esterne, lamentando illegittime sospensioni dei lavori ed errate predisposizioni progettuali. Nel giudizio interveniva volontariamente l'Ente locale proprietario dell'immobile scolastico, chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Durante l'istruttoria, il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) depositava un'integrazione peritale; tuttavia, l'Avvocatura dello Stato eccepiva la nullità della consulenza, evidenziando di aver ricevuto la convocazione per l'inizio delle operazioni solo il pomeriggio precedente, senza indicazione dell'ora e del luogo, e che il CTU aveva proceduto nonostante la richiesta di differimento, impedendo di fatto la partecipazione della difesa erariale.
DIRITTO E MOTIVAZIONE
Il Tribunale pronuncia sentenza parziale decidendo su due eccezioni preliminari:
Sull'intervento volontario: Il Giudice accoglie l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Impresa attrice. L'intervento adesivo dipendente (art. 105 c.p.c.) richiede un interesse giuridico concreto e non di mero fatto. Poiché la controversia verte su un inadempimento contrattuale tra Appaltatore e Stazione Appaltante (Scuola/Ministero), l'Ente proprietario dell'immobile è estraneo al rapporto obbligatorio. L'esito del giudizio non produrrebbe effetti diretti o riflessi nella sfera giuridica dell'Ente, il quale vanta solo un interesse generico alla funzionalità dell'opera. L'intervento è dichiarato inammissibile con condanna alle spese e ai danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per colpa grave.
Sulla nullità della CTU: Il Giudice accoglie l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato. L'art. 194 c.p.c. impone la partecipazione delle parti alle operazioni peritali a garanzia del contraddittorio. La comunicazione tardiva, priva di ora e luogo, ha leso il diritto di difesa. Tale nullità è assoluta e non sanabile dalla mera possibilità di esaminare a posteriori l'elaborato. Di conseguenza, viene dichiarata la nullità dell'integrazione peritale e disposta la rinnovazione delle operazioni.
PRINCIPIO DI DIRITTO
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'espletamento delle attività peritali senza la partecipazione di tutte le parti, causata dall'omessa o insufficiente comunicazione di data, ora e luogo di inizio delle operazioni, determina la nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Tale vizio non può essere sanato dalla successiva possibilità di verifica dell'elaborato finale, richiedendo necessariamente la rinnovazione delle operazioni.
MASSIMA
"In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi [a causa di convocazione tardiva e priva di indicazioni su ora e luogo], la consulenza deve ritenersi nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinatasi durante le operazioni compiute dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle stesse o con la verifica a posteriori dell'elaborato."
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