Giurisprudenza e Prassi

CONSORZI ARTIGIANI: LADDOVE QUALIFICABILI COME CONSORZI STABILI DEVONO RISPETTARE L'OBBLIGO DI INDICARE UNA ESECUTRICE QUALIFICATA (67.5)

ANAC PARERE 2026

L’Autorità analizza l’evoluzione del regime di qualificazione dei "consorzi non necessari" (stabili, artigiani e di cooperative) a seguito del D.Lgs. 209/2024. Il fulcro del ragionamento risiede nella distinzione tra la disciplina dei consorzi stabili (art. 65, comma 2, lett. d) e quella dei consorzi tra imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. c).

Per i consorzi stabili, il nuovo art. 67, comma 1, lett. c) impone che, in caso di esecuzione tramite consorziate, i requisiti debbano essere posseduti e comprovati da queste ultime. Al contrario, per i consorzi artigiani, l’art. 67, comma 5, mantiene una logica mutualistica più ampia. Tuttavia, l'Autorità rileva che un consorzio artigiano può essere qualificato anche come "stabile" qualora presenti i requisiti tipici (comune struttura di impresa, durata ultradecennale, operatività congiunta). In tale ipotesi, si verifica un'attrazione della disciplina: se il consorzio artigiano agisce con le modalità del consorzio stabile, deve soggiacere all'obbligo di qualificazione della consorziata esecutrice previsto per quest'ultimo, al fine di evitare elusioni del principio di necessaria idoneità tecnica del soggetto che materialmente esegue l'appalto.-

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QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...
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