WHITE LIST: IL CONSORZIO STABILE HA L'OBBLIGO DI POSSEDERE IN PROPRIO L'ISCRIZIONE, A PRESCINDERE DALL'AFFIDAMENTO DELLE LAVORAZIONI A IMPRESE CONSORZIATE (94)
In tema di appalti pubblici, l’iscrizione nella "white list" costituisce il presupposto legale di affidabilità antimafia necessario per la partecipazione a gare comprendenti attività sensibili, non risultando surrogabile con la consultazione della Banca dati nazionale unica antimafia. Tale requisito di moralità professionale deve essere posseduto dal consorzio stabile in quanto soggetto dotato di autonoma soggettività giuridica, restando irrilevante che lo stesso non assuma l'esecuzione diretta delle lavorazioni a rischio.
"Il consorzio stabile è soggetto giuridico autonomo, dotato di distinta soggettività organizzativa e patrimoniale, che partecipa alla gara quale concorrente a pieno titolo e che, in caso di aggiudicazione, stipula il contratto in nome proprio, restando l’interlocutore della stazione appaltante e il responsabile dell’esecuzione anche quando si avvalga delle consorziate designate.
La designazione delle consorziate esecutrici opera, a ben guardare, sul piano del modulo organizzativo interno e non determina alcun trasferimento dei requisiti soggettivi di ordine generale gravanti sul consorzio concorrente. L’iscrizione nella white list, in quanto requisito generale di moralità professionale, deve essere, infatti, posseduta dal consorzio stabile in proprio e non può essere mutuata dalle consorziate esecutrici, non operando, per siffatti requisiti, il meccanismo del cumulo alla rinfusa, circoscritto ai requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria (Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2023, n. 6530; Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1345).
A ciò aggiungasi che le prestazioni eseguite dalle consorziate, per la struttura propria del modulo consortile, restano comunque imputate al Consorzio stesso, il quale, in ragione di tale imputazione e per la conseguente assunzione di una responsabilità diretta nei confronti dell’Amministrazione in relazione all’esecuzione delle suddette prestazioni, non può ritenersi di per sé esente dall’obbligo di iscrizione nella white list."
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