Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO D'AFFITTO: NELLA DURATA TRIENNALE RIENTRANO ANCHE LE PROROGHE ED I RINNOVI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

In estrema sintesi, con le prime due (romanini I.1. e I.2.) il ricorrente lamenta che il Consorzio Stabile E. avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per mancanza dei requisiti di partecipazione contemplati dalla lex specialis, e ciò per due concomitanti ordini di ragioni, mentre con la terza (romanino I.3.) denuncia difetto di istruttoria per omessa verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di ordine generale.

Tali doglianze muovono dal presupposto fattuale che il Consorzio Stabile E. ha comprovato il possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal Disciplinare di gara, segnatamente ai paragrafi 5.2. (“Fatturato globale maturato nel triennio 2020 – 2021 – 2022 almeno pari € 1.500.000,00 IVA esclusa”) e 5.3. (“Esecuzione nel precedente triennio (21.11.2020 – 21.11.2023) di almeno 1 servizio analogo a quello di cui al presente appalto in almeno una Stazione Appaltante/Ente contraente, per una durata minima di almeno un anno con l’indicazione dell’importo, oggetto, periodo e destinatario, pubblico o privato dei servizi stessi”), a mezzo di contratto di affitto di ramo d’azienda sottoscritto in data 7 giugno 2022 con la Società C.....s.r.l. e relativo all’attività “pulizie” (segnatamente, trattasi del ramo d’azienda dedicato ai “servizi di pulimento, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”, come descritto nelle premesse del contratto, versato in atti al doc. 24 allegato al ricorso). Ciò ha consentito all’affittuario Consorzio Stabile E. di avvalersi (per il secondo dei menzionati requisiti) del contratto stipulato dalla concedente C.... con il Parco archeologico del Colosseo in data 2 agosto 2021, avente ad oggetto il “Servizio di pulizia nolo e manutenzione degli apparecchi igienizzanti”.

Ciò posto, l’art. 4 del suddetto contratto d’affitto di ramo d’azienda prevede una “scadenza al 31 dicembre 2024”, e su tale termine la parte ricorrente incentra la doglianza dedotta al romanino I.1., argomentando che la sua durata sarebbe inferiore a quella minima di tre anni prevista ex lege, giusta il disposto dell’art. 16, co. 9 dell’allegato II.12 al d. lgs. n. 36/2023, che ricalca il previgente art. 76, co. 9, del d.P.R. n. 207/2010, secondo cui “Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni”.

É possibile sorvolare sull’eccezione di inammissibilità della doglianza per difetto di interesse, sollevata dalla difesa del controinteressato, in ragione della sua manifesta infondatezza nel merito.

Va premesso che non è oggetto di contesa – bensì sembra essere data per pacifica – la possibilità, per l’operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di appalto (nello specifico, affidamento di un servizio), di avvalersi del contratto di affitto di azienda/ramo d’azienda stipulato con un soggetto terzo al fine comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis.

Nel caso di specie, la doglianza sollevata dal ricorrente attiene unicamente all’inidoneità del contratto di affitto in essere tra il Consorzio Stabile E.e la società C.... a garantire, già a monte, il possesso di quei requisiti, in ragione della sua “insufficiente” durata.

Ciò opportunamente precisato, è dirimente la considerazione che lo stesso art. 4 invocato dalla parte dispone che, alla scadenza, “il contratto dovrà considerarsi tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di due anni se non previamente disdetto da una delle Parti […]”.

Il contratto d’affitto di cui trattasi, dunque, contiene un’espressa clausola di rinnovo tacito (di biennio in biennio), destinata ad operare automaticamente alla sua naturale scadenza (che cadrà il 31 dicembre 2024), salvo preventiva disdetta.

Ne consegue che, anche a voler seguire la tesi del ricorrente e ammettere, in via ipotetica, che le disposizioni invocate in ricorso, dettate specificamente per gli appalti di lavori (l’all. II.12 al d. lgs. n. 36/2023, infatti, disciplina il “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori”), trovino un’applicazione “estensiva” anche agli appalti di servizi (il che comunque è stato contestato dalla difesa del controinteressato), la sopra citata clausola espressamente prevede una proroga automatica della durata del rapporto contrattuale sufficiente a garantire, in capo all’affittuario (odierno aggiudicatario), la disponibilità del compendio aziendale per un arco temporale di almeno tre anni (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7581).

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