Giurisprudenza e Prassi

CONSORZIO STABILE - CONSORZIATE ESECUTRICI - OBBLIGO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI (80)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2021

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la stazione appaltante non è tenuta a indicare specificamente le ragioni dell’avvenuta ammissione alla gara di un concorrente (a condizione, ovviamente, che questi abbia dichiarato tutti gli illeciti penali e professionali, come avvenuto nella fattispecie), ma soltanto in merito all’eventuale esclusione, potendosi ritenere, per implicito o per facta concludentia, che la valutazione del precedente dichiarato si sia conclusa nel senso della non incidenza sulla moralità professionale (in termini CGA, sez. giur., 23 gennaio 2015, n. 53 con richiamo di Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2011, n. 1583; id., sez. V, 30 giugno 2011, n. 3924; id., sez. VI, n. 2622 del 21 maggio 2014; C.G.A. 8 settembre 2014, n. 526); la carenza di motivazione del provvedimento di ammissione a una gara pubblica di un concorrente, in difetto di contestazioni endoprocedimentali, non è, infatti, ex se indicativa di un deficit istruttorio sulla valenza delle dichiarazioni rese dal medesimo ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (in termini Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850).

Deve, pertanto, concludersi sul punto affermando che la stazione appaltante non ha fatto un cattivo uso dei propri poteri discrezionali.

Per completezza va, inoltre, rilevato che veniva in considerazione un consorzio stabile, ovverosia un’entità la quale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa” (cfr. Cons. Stato, V, 2 febbraio 2021, n. 964 con riferimenti a V, 11 dicembre 2020, n. 7943; VI, 13 ottobre 2020, n. 6165; III, 22 febbraio 2018, n. 1112; V, 22 gennaio 2015, n. 244; III, 4 marzo 2014, n. 1030).

Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il cumulo alla rinfusa, che ha l’evidente scopo di ampliare la platea dei partecipanti alle gare d’appalto, non può trovare applicazione relativamente ai requisiti di ordine generale, che devono essere posseduti individualmente (e dichiarati espressamente) dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici dal consorzio stabile, al fine di evitare che il consorzio divenga uno schermo di copertura (in termini Cons. Stato, V, 5 giugno 2018, n. 3384).

Valga, sotto tale profilo, il richiamo alla decisione dell’Adunanza plenaria n. 8 del 4 maggio 2012 secondo cui se, in caso di consorzi, i requisiti di ordine generale andassero accertati solo in capo al consorzio e non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti; per gli operatori che non hanno tali requisiti (si pensi al caso di soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale) basterebbe, infatti, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura.

Ne consegue che solo le consorziate indicate per l’esecuzione dell’appalto sono tenute al rispetto degli obblighi dichiarativi connessi alla partecipazione alla gara (in tal senso TAR Campania Napoli, I, 16 luglio 2018, n. 4707 e TAR Lazio Roma, III, 22 settembre 2020, n. 9661) congiuntamente al Consorzio stabile e che l’insussistenza di pregressi illeciti professionali, in quanto requisito di ordine generale, deve essere accertata relativamente al Consorzio e alle Consorziate designate quali esecutrici, ma non anche con riferimento alle Consorziate che rimangono estranee all’appalto.

Valga, sotto tale profilo, il richiamo alla condivisa sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 2387 del 14 aprile 2020, nella quale si è ritenuto che non è necessario accertare se le vicende segnalate da un Consorzio stabile relativamente a consorziate non designate quali esecutrici sono o meno sussumibili nei “gravi illeciti professionali” che determinano l’esclusione dalla gara, perché non dichiarati o comunque per la loro significatività nella valutazione dell’integrità e dell’affidabilità del concorrente, per la troncante considerazione che si tratta di vicende che hanno riguardato, per l’appunto, imprese non direttamente coinvolte dall’aggiudicazione e, pertanto estranee all’appalto.

Questo è esattamente quanto si è verificato nella fattispecie in esame, in quanto il Consorzio stabile progettisti e costruttori ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori l’impresa S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l. e ha indicato nel DGUE due risoluzioni contrattuali, le quali avevano, però, coinvolto altre imprese consorziate.

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