Giurisprudenza e Prassi

CONSORZI STABILI - NON VI E' L'OBBLIGO DI INDICARE LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI SINGOLI PARTECIPANTI (48.4)

TAR LIGURIA GE SENTENZA 2023

Quanto al secondo motivo di ricorso, l'art. 48 comma 4 del codice, laddove impone l'indicazione separata delle prestazioni effettuate dai singoli partecipanti, si riferisce espressamente ai soli RTI ed ai consorzi ordinari di operatori (così la rubrica), con esclusione dei consorzi stabili, cui è riconducibile il Consorzio aggiudicatario (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 22.10.2019, n. 2201; nello stesso senso cfr. anche, a contrariis, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 marzo 2022, n. 1615, laddove precisa - § 6.3.6 - che l’art 48 comma 4 vale anche per i consorzi stabili, ma soltanto relativamente ai lavori nel settore dei beni culturali, in forza della disposizione speciale di cui all’art. 146 del D. Lgs. n. 50/2016).

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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.