Giurisprudenza e Prassi

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – MANCATO POSSESSO DEL REQUISITO DA PARTE DELLA CONSORZIATA DESIGNATA – ESCLUSIONE

ANAC DELIBERA 2020

oggetto istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal consorzio stabile ___omissis____– procedura aperta per l’affidamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell’area di monte calvario per la fruibilità del parco – criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – importo a base di gara: euro 15.088.508,04 – s.a.: ___omissis____

Con comunicato del presidente del 28 agosto 2017 l’autorità ha chiarito che l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali costituisce requisito di partecipazione, specificando che, «in considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del consiglio di stato, sezione v, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è “un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità” di modificare la propria posizione interpretativa e considerare, pertanto, il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici come un requisito di partecipazione e non di esecuzione»; considerato che in merito al possesso del requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali, l’autorità ha altresì specificato che trattasi di un requisito tecnico-qualitativo di carattere soggettivo, previsto dalla legge quale titolo abilitante allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto (anac, delibera n. 575 del 13 giugno 2018), titolo indispensabile per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non: il relativo possesso determina quindi l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione e costituisce, pertanto, un requisito che si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione (cfr., sul punto, consiglio di stato, sez. v, 22 ottobre 2018 n. 6032), risultando la presenza soggettiva di siffatto requisito titolo per poter concorrere a gare aventi ad oggetto dette attività conforme all’immanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità – in specie, quanto a necessarietà e adeguatezza (cfr. consiglio di stato, sez. v, 19 aprile 2017 n. 1825)”; rilevato che, nel caso di specie, sulla base dei sopra richiamati orientamenti interpretativi e stante la specifica natura del contratto oggetto di affidamento della procedura, la previsione del requisito di iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali, quale requisito soggettivo di idoneità professionale da dimostrarsi in capo a tutti i concorrenti alla gara appare legittima; ritenuto, conseguentemente, che il provvedimento di esclusione disposto dall’amministrazione per mancata dimostrazione del requisito di idoneità professionale in capo ad una consorziata indicata quale esecutrice appare legittimo, in forza della natura prettamente soggettiva dell’iscrizione e delle caratteristiche specifiche che identificano l’appalto in questione, per come delineate dalla stazione appaltante.

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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;