Giurisprudenza e Prassi

CONSORZI DI COOPERATIVE ED ARTIGIANI: LA DESIGNAZIONE A CASCATA ERA LEGITTIMA ED ESPERIBILE ANCHE PRIMA DEL CORRETTIVO (67.4)

ANAC PARERE 2025

La cd. designazione a cascata ricorre quando il consorzio, che partecipa alla procedura di gara, indica come impresa esecutrice una propria consorziata, anch'essa consorzio, la quale designa, a sua volta, come impresa esecutrice, una o più delle proprie imprese consorziate. Il fenomeno della designazione a cascata esaminato dall'Autorità già con la deliberazione del 10 gennaio 2007 ha ricevuto una sua prima positivizzazione nel d.lgs. 50/2016. L'art. 48, comma 7, prevedeva infatti che "/ consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) consorzi di società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi artigiani c) -consorzi stabili -, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale." Già il Codice del 2016 ammetteva, quindi, la cd. designazione a cascata nel caso in cui l'impresa esecutrice indicata dal consorzio concorrente fosse, a sua volta, un consorzio di società cooperative o un consorzio artigiano.

Nella versione del nuovo Codice (d.lgs. 36/2023), antecedente alle modifiche apportate dal cd. decreto correttivo (d.lgs. 209/2024), la possibilità della cd. designazione a cascata era espressamente prevista dall'art. 67, comma 4, solo per i cd. consorzi stabili. Tuttavia, l'Autorità nella relazione illustrativa al bando tipo n. 1/2023, aveva dato atto che dall'esame della relazione al Codice, elaborata dal Consiglio di Stato, era emersa la volontà del legislatore di confermare gli arresti della giurisprudenza in materia e di semplificare le indicazioni normative, eliminando le previsioni che potessero considerarsi sottintese in quanto ricavabili dalla disciplina specifica di tali organismi; pertanto, le clausole del bando tipo erano state elaborate tenendo conto di tali considerazioni e..."A tal fine, è stato previsto, sia per i consorzi stabili che per i consorzi di cooperative e artigiani, l'obbligo di indicare per quali consorziate il consorzio concorre. Tale previsione è giustificata dalla necessità di mettere le stazioni appaltanti in condizione di verificare il possesso dei requisiti generali in capo alle imprese esecutrici, scongiurando la possibilità che l'aggregazione di imprese sia utilizzata come strumento per eludere l'applicazione delle cause di esclusione a carico dei singoli partecipanti. Le indicazioni fornite valgono anche nell'ipotesi di "consorzio a cascata" cioè nel caso in cui un consorzio indichi, quale impresa esecutrice, un altro consorzio.

Anche in questo caso, il consorzio indicato come esecutore dovrà individuare le imprese che saranno chiamate ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto". Nella stessa Domanda di partecipazione tipo, adottata dall'Autorità con delibera n. 43 del 24 febbraio 2024, è espressamente previsto che "In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice . DICHIARA che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziate esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.)".

Il d.lgs. 209/2024, modificando l'art. 67, comma 4, del Codice, ha esteso il regime della cd. designazione a cascata previsto in relazione ai consorzi stabili anche ai consorzi di società cooperative di produzione e lavoro e ai consorzi di imprese artigiane. La norma, nella versione attualmente vigente, prevede, invero, che "I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre...".

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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DECRETO: il presente provvedimento;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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