CONSORZIO STABILE E OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE SOA DELLE CONSORZIATE ESECUTRICI: NON PREVISTO NELLA VERSIONE PRECEDENTE AL CORRETTIVO (67.2)
Risulta quindi evidente che l’obbligo di qualificazione SOA in capo alle consorziate esecutrici non era previsto nella versione del Codice precedente al correttivo, come fatto palese dalla lettera della norma prima e dopo il correttivo: nell’art. 67 comma 2 lett. b) prima del correttivo, si fa riferimento alle “singole imprese consorziate”, da intendersi come tutte le affiliate al consorzio stabile, non essendo specificato che siano quelle designate per l’esecuzione; viceversa nell’art. 67 comma 1 lett. c) come modificato dal citato Correttivo, si fa riferimento alle “consorziate indicate in sede di gara”, quindi le sole consorziate designate ai fini dell’esecuzione dei lavori. Risulta quindi evidente che se nel testo dell’art. 67 anteriore al correttivo il legislatore avesse inteso riferirsi alle consorziate designate per l’esecuzione escludendo la configurabilità del cumulo alla rinfusa, avrebbe impiegato l’inciso “consorziate indicate in sede di gara”.
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