Giurisprudenza e Prassi

CONSORZIO STABILE: E' IRRILEVANTE CHE LE GRAVI INADEMPIENZE SIANO RICONDUCIBILI A CONSORZIATE ESECUTRICI DIVERSE DA QUELLE INDICATE IN GARA (98)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le stazioni appaltanti devono valutare l’idoneità della condotta a giustificare l’esclusione dalla gara e ciò nel rispetto delle regole del contraddittorio e della adeguata motivazione: tali criteri risultano essere stati rispettati nella vicenda controversa, da un lato avendo avuto parte ricorrente la possibilità di dimostrare la sua affidabilità nell’interlocuzione con l’amministrazione e, dall’altro, risultando l’espulsione dalla gara adeguatamente motivata, nei termini analitici emergenti principalmente dal verbale di esclusione, cui il provvedimento fa rinvio.

Fermo restando che, come anche di recente ribadito (Cons. Stato, Sez. V, n. 7352/2025), il sindacato della proporzionalità non può spingersi sino ad un controllo di merito, dovendosi limitare alla verifica della congruità e non contraddittorietà dell’istruttoria, quale esternata nella motivazione del provvedimento (con la conseguenza che non può assumere rilievo dirimente, ai fini della valutazione discrezionale sull’affidabilità dell’operatore economico rimessa all’amministrazione, la circostanza per cui il consorzio abbia in corso molteplici contratti), ciò che merita di essere posto in risalto è che le diverse risoluzioni contrattuali disposte nei confronti del Consorzio, anche da parte di diverse amministrazioni, sono state ritenute dal Ministero non irragionevolmente sintomatiche di una condotta professionale non conforme agli obblighi contrattuali ed espressive di deficienze organizzative, gestionali o operative tali da incidere negativamente sulla fiducia nella corretta esecuzione degli appalti pubblici.

Né, d’altronde, assume rilievo decisivo la circostanza, ripetutamente valorizzata dal consorzio ricorrente, che le inadempienze siano materialmente ascrivibili alle consorziate esecutrici poiché, come noto il consorzio e le imprese consorziate esecutrici, in funzione del rafforzamento della garanzia creditoria, sono responsabili solidalmente verso la stazione appaltante sicché non può escludersi che il pregiudizio a carico dello stesso vada valutato e apprezzato dalla S.A. a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice coinvolta nella pregressa commessa sia diversa da quella designata nella nuova procedura (Cons. Stato sez. V, 3 maggio 2022, n. 3543; id. 25 marzo 2021, n. 2352; TAR Sicilia, Catania, 31 maggio 2023, n. 1763).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)