CONSORZI STABILI E REQUISITI - CORRETTIVO NON SI APPLICA ALLE GARE BANDITE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE
La gara di cui si discute non poteva ritenersi “in corso” al momento della pubblicazione del Correttivo, considerato che l’Avviso per la manifestazione di interesse risale all’11.07.2024, l’aggiudicazione della gara è avvenuta il 18.10.2024 e il contratto è stato stipulato il successivo 24.10.2024, per cui l’intera procedura di affidamento è stata svolta e si è conclusa in un momento antecedente alle sopravvenute modifiche normative, che dunque rimangono estranee alla presente vicenda contenziosa. il Collegio che non possa essere condivisa l’argomentazione della ricorrente secondo cui, a conferma del corretto significato da attribuire alla disposizione, sarebbe intervenuto l’art. 27, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 209/2024 modificando il testo originario dell’art. 67, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023. Secondo tale prospettazione, prevedendo che “possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA”, la nuova disposizione non conterrebbe una diversa disciplina rispetto a quella previgente, ma si limiterebbe a chiarire il significato dell’art. 67, comma 7 così come è sempre stato, possedendo quindi tutte le caratteristiche proprie della norma di interpretazione. In senso contrario, tuttavia, rileva in chiari termini la presenza di un’apposita disposizione transitoria – ovvero l’art. 70 del D.Lgs. n. 209/2024, introduttiva dell’attuale art. 225 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 – volta a disciplinare il passaggio dalla precedente disciplina alla nuova regolamentazione, che non avrebbe ragion d’essere laddove la norma successiva avesse natura propriamente interpretativa. A prescindere dall’inquadramento che il nuovo testo dell’art. 67, comma 7 riceverà attraverso l’interpretazione giurisprudenziale, ciò che rileva ai fini della presente controversia è l’impossibilità di farne applicazione prima dell’entrata in vigore del corpus normativo che lo ha introdotto all’interno dell’ordinamento, non potendosi dunque ragionevolmente ritenere che la norma sopravvenuta abbia la sola finalità di chiarire il significato corretto, tra quelli parimenti possibili, da riconoscere alla norma interpretata.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra tracciato, pertanto, le censure esaminate risultano destituite di fondamento.
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