Giurisprudenza e Prassi

CONSORZI STABILI – AMMISSIBILITÀ CUMULO ALLA RINFUSA (47.2bis)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Lo scrutinio cui oggi è tenuto questo Collegio deve appuntarsi sulla disposizione da ultimo citata venendo in contestazione, come sopra già evidenziato, una procedura di appalto misto avente, quale oggetto principale, l’affidamento di un servizio. Peraltro, anche il disciplinare di gara, nel dettagliare le modalità di valutazione dei “requisiti speciali relativi alla prestazione principale (servizi)” nell’ipotesi di partecipazione di consorzi stabili, contiene un esplicito rinvio al citato comma 2-bis (cfr. par. 8.4.1. e 8.4.2.).

Tanto opportunamente premesso, si è dell’avviso che la norma de qua debba essere interpretata nel senso che, per gli affidamenti di servizi (quale quello di cui trattasi), i consorzi stabili ritraggono dalle singole imprese consorziate i requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara, ossia segnatamente, per quanto qui specificamente interessa, i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, tramite il meccanismo del cd “cumulo alla rinfusa”, che pertanto continua a trovare applicazione.

In disparte ogni considerazione in merito alla pur apprezzabile ricostruzione offerta dalle parti resistenti nei propri scritti difensivi, in cui è stata prospettata un’esaustiva ricostruzione dell’evoluzione normativa che ha interessato l’art. 47 del Codice (alla luce dei lavori preparatori che hanno corredato gli interventi succedutisi nel corso del tempo nonché della natura del consorzio stabile, in cui sarebbe comunque indefettibile l’elemento causale – i.e., causa mutualistica – connotato dall’apporto, da parte delle consorziate, di qualsiasi contributo, in ragione dello stabile rapporto organico che avvince i singoli partecipanti e che trova il proprio radicamento nel patto consortile, senza necessità di ricorso all’avvalimento), sia sufficiente osservare che la conclusione che il Collegio intende far propria è adeguatamente suffragata dalla lettera del citato comma 2-bis.

Questo infatti richiede inequivocabilmente, al fine della verifica della sussistenza, in capo ai consorzi stabili, dei requisiti richiesti nel bando di gara, di effettuare una verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti “in capo ai singoli consorziati”, senza peraltro neppure operare un distinguo tra consorziati designati e non designati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento.

Pertanto, alla luce dei canoni ermeneutici propri di un’interpretazione di tipo letterale, si ritiene che tale disposizione debba essere letta nel senso di prevedere, quale regime di qualificazione dei consorzi stabili operante nelle procedure di affidamento di servizi (e forniture), il “cumulo alla rinfusa”, avendo chiaramente accordato al consorzio la possibilità di avvalersi dei requisiti (di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria) apportati dai singoli consorziati, da sommare ai requisiti maturati in proprio ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis della gara.


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