Giurisprudenza e Prassi

CONSORZI DI COOPERATIVE - ANCHE SE PARTECIPANO IN ATI UTILIZZANO I REQUISITI DELLE CONSORZIATE ESECUTRICI (67. 5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

A differenza di quanto ritenuto dal T.a.r., le disposizioni dettate dal disciplinare di gara all’art. 7.1 circa i requisiti di idoneità – tra i quali l’“iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali alle seguenti categorie e classi: categoria 1 classe D o superiori, categoria 4 classe F o superiori, categoria 5 classe F o superiori” e all’art. 7.4. per la partecipazione alla procedura di un RTI, per cui il requisito stesso “deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate”, devono essere, infatti, essere lette in combinato disposto con la disciplina dell’art. 7.5, specificamente dedicata ai consorzi di cooperative, nei quali “il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i”, essendo l’ipotesi in questione contraddistinta proprio dalla coesistenza di entrambe le fattispecie che, combinate insieme, danno, appunto, origine al caso particolare del consorzio di cooperative componente di un RTI.

La suddetta interpretazione sistematica della lex specialis di gara non può che condurre a ritenere integrato il requisito dell’iscrizione ANGA da parte del Consorzio S. attraverso le cooperative indicate come esecutrici.

Pur avendo partecipato il Consorzio in RTI orizzontale alla gara, la mandante S. non risulta, infatti, aver dichiarato di concorrere “in proprio” per lo svolgimento del servizio, non potendo tra l’altro i consorzi di cooperative, a causa dello scopo mutualistico che li contraddistingue, indicare se stessi come esecutori.

La diversa opzione ermeneutica proposta e accolta dal T.a.r., oltre che confliggere con il significato letterale delle parole del disciplinare, nella loro successione, contrasta, poi, come dedotto dagli appellanti, anche con la ratio stessa della previsione della facoltà per le imprese di partecipare alle gare in raggruppamento temporaneo, nonché con il diritto comunitario in materia.

L’utilizzo in una procedura di gara del RTI, che non costituisce, in verità, un nuovo ente dotato di personalità giuridica distinto dalle imprese che lo compongono, ma rappresenta un semplice modulo organizzativo basato sul mandato tra operatori, non può, dunque, incidere sulla natura del soggetto partecipante, cosicché anche al suo interno un consorzio di cooperative non perde le sue caratteristiche specifiche, né le sue peculiari modalità di funzionamento, potendo dimostrare il possesso dei requisiti, ove consentito appunto dalla lex specialis, come in questo caso, attraverso le consorziate indicate come esecutrici.

Ciò è confermato anche dal diritto unionale (cfr. direttiva 2014/24/UE), secondo cui i raggruppamenti di operatori economici partecipano di regola alle procedure di aggiudicazione senza dover assumere una forma giuridica specifica e possono subire l’imposizione di particolari condizioni solo ove proporzionate, non discriminatorie e giustificate da ragioni obiettive. Da qui la necessità di un’interpretazione che sia in linea con i principi comunitari e non penalizzi la scelta di partecipare ad una gara in RTI. Non pertinenti appaiono, poi, sia il riferimento al cd. cumulo alla rinfusa, riguardante tipologie di requisiti diverse da quelle in questione, sia il rinvio ad una recente sentenza di questo Consiglio di Stato, concernente profili anch’essi del tutto distinti ed estranei alla controversia in esame.



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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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