Giurisprudenza e Prassi

RITARDO NELLA CONSEGNA DELLE AREE: NON ATTRIBUISCE ALL'APPALTATORE UN DIRITTO AUTOMATICO DI RISOLUZIONE, MA LO ABILITA AD ATTIVARE IL RIMEDIO DEL RECESSO

TRIBUNALE DI AREZZO SENTENZA 2026

Il verbale di consegna costituisce l'atto tipico della fase esecutiva, rilevante per la decorrenza dei termini contrattuali e per l'immissione nel possesso del cantiere; la sua assenza impedisce di ritenere documentalmente provata una consegna formale. In presenza di reciproche contestazioni, il giudice deve valutare quale condotta abbia inciso in modo determinante sull'equilibrio del sinallagma contrattuale, non potendo l'appaltatore invocare il ritardo della PA se ha prestato acquiescenza alla riprogrammazione delle attività.

"La Giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che, in caso di reciproche contestazioni di inadempimento, il giudice non può isolare singole condotte, né procedere a una valutazione fram-mentaria e settoriale del comportamento delle parti, ma deve svolgere una valutazione complessiva, globale e unitaria delle rispettive condotte, tenendo conto della loro incidenza causale sul rapporto obbligatorio (Cass., n. 7463 del 2020). Pertanto, in presenza di inadempimenti reciproci, la valutazione

comparativa non può essere condotta secondo un mero criterio cronologico, ma secondo un criterio di proporzionalità, verificando l’incidenza delle rispettive condotte sul sinallagma contrattuale (Cass., n. 14030 del 2025).

[...]

Nell’appalto pubblico di lavori, la consegna costituisce l’atto mediante il quale la stazione appaltante, per tramite del D.L. e previa disposizione del R.U.P., pone l’appaltatore nella condizione giuridica e materiale di iniziare l’esecuzione dell’opera. Essa non rappresenta, dunque, un mero adempimento formale, ma segna il passaggio dalla fase preparatoria a quella propriamente esecutiva del rapporto. Nella specie, la disciplina applicabile ratione temporis alla consegna deve essere indi-viduata nell’art. 5 del D.M. n. 49/2018, disposizione espressamente richiamata dagli atti contrattuali. Tale norma prevede che, all’esito delle operazioni di consegna, il D.L. e l’esecutore sottoscrivano il relativo verbale, dalla cui data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Inoltre, qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto (c. IV) e, in caso di accoglimento dell’istanza, abbia diritto al rim-borso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti indicati dalla stessa disposizione (c. XII e XIII).

La Giurisprudenza di legittimità ha coerentemente valorizzato il verbale di consegna quale atto tipico della fase esecutiva, rilevante ai fini della decorrenza dei termini contrattuali, della verifica della disponibilità delle aree e dell’eventuale iscrizione delle riserve. In particolare, la Cassazione, in materia di consegna parziale ha ribadito il rilievo del verbale quale atto idoneo a individuare il mo-mento giuridicamente rilevante della consegna, precisando che, in caso di consegne parziali, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale (Cass., n. 3839 del 2021).

Ne consegue che l’assenza del verbale di consegna non assume rilievo quale mero formalismo fine a sé stesso, ma incide sull’accertamento del momento in cui l’appaltatore sia stato effettivamente immesso nella disponibilità delle aree e sia iniziata la decorrenza del termine contrattuale di esecu-zione. L’assenza del verbale non esclude, in astratto, la possibilità di valorizzare eventuali condotte materiali preparatorie, ma impedisce di ritenere documentalmente provata una consegna formale e contrattualmente perfezionata.

[...]

Né il superamento del termine di 45 giorni previsto per la consegna può ritenersi, di per sé, idoneo a integrare un inadempimento essenziale e automaticamente risolutivo della stazione appal-tante.

Tale termine era certamente contemplato dagli atti negoziali ed in particolare, dall’art. 17 del capitolato speciale d’appalto; tuttavia, non risulta qualificato come essenziale in senso tecnico, né tale essenzialità può desumersi dal comportamento successivo delle parti.

Secondo il principio generale in materia di termine essenziale, infatti, l’essenzialità non si presume, ma deve emergere in modo inequivoco dalla volontà delle parti, dalla natura del rapporto o dall’ interesse perseguito, non essendo sufficiente la mera previsione di una scadenza per determinare automaticamente la risoluzione del contratto in caso di inosservanza (cfr., ex multis, Cass., n. 14426 del 2016; Cass., n. 32238 del 2019; Cass., n. 10353 del 2020)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)