ILLEGITTIMA LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PER MANCATA CONSEGNA D'URGENZA SENZA MOTIVATE RAGIONI (17.6)
Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, la consegna dei lavori in via d'urgenza è subordinata all'esistenza di motivate ragioni che la stazione appaltante deve rappresentare compiutamente all'aggiudicatario. Non può configurarsi come indice di scarsa diligenza o inaffidabilità dell'operatore economico la richiesta di differire la consegna d'urgenza qualora l'amministrazione sia a sua volta inadempiente all'obbligo di stipulare il contratto entro trenta giorni dall'aggiudicazione, avendo tale inerzia un impatto diretto sulle capacità organizzative e sulla legittima pianificazione dell'impresa.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

