Giurisprudenza e Prassi

VIOLAZIONE OBBLIGO DICHIARATIVO PRECEDENTI CONDANNE - NO ESCLUSIONE AUTOMATICA (80.5.c)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

L’Adunanza Plenaria con la citata sentenza n. 16 del 28 agosto 2020 ha ulteriormente ribadito che «l’esclusione per omissioni dichiarative del concorrente in relazione a reati c.d. “non ostativi” non può essere automatica», affermando che «La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lett. c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico», così che in dette fattispecie (nelle quali non si ha l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis), considerati dalla lettera c) quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere sulla “integrità o affidabilità” dell’operatore economico, è sempre indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante.

Ha anche precisato che «Nel contesto di questa valutazione l’amministrazione dovrà pertanto stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità. Del pari dovrà stabilire allo stesso scopo se quest’ultimo ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità. Qualora sia mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice amministrativo».

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l’appello, pur avendo correttamente richiamato e invocato l’applicazione alla presente fattispecie dei suindicati principi in materia di violazione degli obblighi informativi e conseguente necessità di una specifica valutazione di incidenza sull’affidabilità professionale del concorrente (rimessa al discrezionale apprezzamento della stazione appaltante), non può trovare accoglimento.

Infatti non solo il provvedimento impugnato non ha affatto ricollegato effetti automaticamente escludenti alle omissioni dichiarative ascritte all’odierna appellante, ma la stessa sentenza impugnata – pur richiamando nelle premesse del ragionamento l’opposto indirizzo giurisprudenziale (menzionato dall’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria, secondo cui “si assume plausibilmente imposto, a pena di esclusione automatica, un dovere generale di clare loqui, al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di elaborare – nella prospettiva del “corretto svolgimento della procedura di selezione” – le proprie “decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”) e riconoscendo così finale e autonoma rilevanza agli obblighi informativi la cui violazione dà luogo a “forme in certo senso sintomatiche di grave illecito professionale in sé e per sé” – ha tuttavia correttamente concluso come “dalla lettura dell’atto emerge che l’Amministrazione ha compiuto una nuova istruttoria valutando sia il profilo della veridicità della dichiarazione resa da ..............., sia l’entità degli inadempimenti risultanti dalla documentazione acquisita”.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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