Giurisprudenza e Prassi

REVOCABILITA' DI UNA SENTENZA DI CONDANNA - SI GUARDA AL MOTIVO COMPLESSIVO DELLA DOMANDA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Ritiene il Collegio che la valutazione della revocabilità di una sentenza deve essere eseguita con riguardo al complesso della decisione e non ad un suo esame parcellizzato, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in applicazione del principio secondo cui “non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 luglio 2016, n. 21) e tenendo conto che “l’errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099; Id., sez. V, 6 aprile2017, n. 1610 nonché, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2021, n. 2840)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 settembre 2023, n. 8265). Nella fattispecie, inoltre, non si tratta di omesso esame di un motivo di ricorso, ma di omessa pronuncia su di una singola argomentazione posta a sostegno di un motivo di impugnazione, la quale non costituisce, per ciò solo, vizio revocatorio, non essendo questo integrato dal semplice fatto che il giudice non si sia espresso su tutte le argomentazioni poste dalla parte a sostegno della propria domanda (cfr. Adunanza plenaria, 27 luglio 2016, n. 21).

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