Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI GENERALI - PREGRESSE CONDANNE - INCIDENZA DELLA RILEVANZA TEMPORALE (80.10)

TAR TOSCANA SENTENZA 2020

Alla luce del testo vigente del comma 10 e del nuovo comma 10 bis dell’art. 80 del d.lgs. 50 del 2016 è ormai chiaro che le pregresse condanne perdono rilevanza escludente trascorso un certo lesso di tempo, (..), e tuttavia, il Collegio ritiene che tali condanne, specie se relative a fatti gravi e significativi e relativamente recenti, non perdano in assoluto ogni rilevanza, ma possano senz’altro essere prese in considerazione dalla stazione appaltante una volta che questa è chiamata ad operare la valutazione discrezionale sull’integrità e sull’affidabilità del concorrente perché è pendente un processo penale per condotte afferenti alla moralità professionale. Peraltro, l’art. 80 comma 5 lett. c), con una clausola di chiusura, onera l’amministrazione di dimostrare comunque con “mezzi adeguati” che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ammettendo dunque una certa ampiezza ed atipicità degli elementi che possono risultare utili a corroborare tale dimostrazione.

Tale interpretazione sembra peraltro al Collegio rispettosa della ratio dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 che, pur nella sua complessità, è volto a comporre due opposte esigenze: da un lato quella di estromettere dalle commesse pubbliche soggetti inaffidabili o comunque privi dei necessari requisiti morali; dall’altro quella di rispettare i principi generali di proporzionalità dell’azione amministrativa e di massima partecipazione alle gare senza ingiustificate limitazioni della concorrenza fra imprese, da cui deriva anche la necessità di limitare nel tempo l’incapacità di talune imprese a partecipare alle gare pubbliche.

Alla luce del testo vigente del comma 10 e del nuovo comma 10 bis dell’art. 80 del d.lgs. 50 del 2016 è ormai chiaro che le pregresse condanne perdono rilevanza escludente trascorso un certo lesso di tempo, (..), e tuttavia, il Collegio ritiene che tali condanne, specie se relative a fatti gravi e significativi e relativamente recenti, non perdano in assoluto ogni rilevanza, ma possano senz’altro essere prese in considerazione dalla stazione appaltante una volta che questa è chiamata ad operare la valutazione discrezionale sull’integrità e sull’affidabilità del concorrente perché è pendente un processo penale per condotte afferenti alla moralità professionale. Peraltro, l’art. 80 comma 5 lett. c), con una clausola di chiusura, onera l’amministrazione di dimostrare comunque con “mezzi adeguati” che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ammettendo dunque una certa ampiezza ed atipicità degli elementi che possono risultare utili a corroborare tale dimostrazione.

Tale interpretazione sembra peraltro al Collegio rispettosa della ratio dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 che, pur nella sua complessità, è volto a comporre due opposte esigenze: da un lato quella di estromettere dalle commesse pubbliche soggetti inaffidabili o comunque privi dei necessari requisiti morali; dall’altro quella di rispettare i principi generali di proporzionalità dell’azione amministrativa e di massima partecipazione alle gare senza ingiustificate limitazioni della concorrenza fra imprese, da cui deriva anche la necessità di limitare nel tempo l’incapacità di talune imprese a partecipare alle gare pubbliche.

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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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