Giurisprudenza e Prassi

PATTEGGIAMENTO PER REATO DI AUTORICICLAGGIO – RILEVANZA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI – LEGITTIMA ESCLUSIONE (80.1)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2022

Il ricorrente si duole dell’esclusione intervenuta con la determina impugnata, che ha anche proceduto all’annullamento dell’aggiudicazione dapprima disposta in suo favore ed allo scorrimento della graduatoria a vantaggio della controinteressata, motivata con riguardo alla sussistenza della causa di esclusione di cui al surriportato articolo 80 poiché, in sede di verifica dei requisiti di generali di partecipazione, è emersa in capo al dott. -OMISSIS-, consigliere di amministrazione munito di poteri di rappresentanza in carica all’atto della presentazione dell’offerta e sino alle sue dimissioni decorrenti dal 1° luglio 2021, una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per il reato previsto dall’648-ter 1 c.p. con condanna ad una pena di complessivi anni 1, mesi 9 e giorni 20 di reclusione nonché ad Euro 2.400,00 di multa.

Anzitutto deve rilevarsi che tale sentenza integra pienamente la causa di esclusione prevista dal comma 1, lett. e) del citato articolo 80 del Codice dei Contratti, trattandosi di titolo di reato espressamente previsto dalla disposizione in considerazione, così come dalla omologa disciplina unionale dettata dall’art. 57, comma 1 lett. e) della direttiva 2014/24/UE, come sopra testualmente riportate. Sul punto merita evidenziare che non trova riscontro la censura espressa nel motivo di gravame che si appunta sul carattere generico ed indeterminato del motivo di esclusione, individuato nel provvedimento oggetto di impugnativa in ragione dell’assenza della sua specifica qualificazione. Una piana lettura di tale provvedimento consente infatti di rilevare agevolmente come, nello stesso, nonché nell’estesa relazione del RUP, al quale espressamente fa richiamo ob relationem, sono puntualmente circostanziate le ragioni di esclusione, anche con riferimento alla fattispecie che ne costituisce il fondamento normativo, ivi espressamente citata nell’art. 80, comma 1. Si tratta di una causa di esclusione obbligatoria, che l’ordinamento eurounitario identifica nella sussistenza della condanna per taluni reati, testualmente individuati quali espressione di condotte ritenute particolarmente riprovevoli, e che deve essere pertanto distinta dalle cause di esclusione facoltativa, a loro volta declinate nel comma 4 dell’articolo 57 della direttiva e, quanto all’ordinamento statuale, dall’articolo 80, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Relativamente alla censura che si appunta sull’omessa indicazione del carattere definitivo della sentenza di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p, in disparte l’intervenuta irrevocabilità della stessa all’atto dell’adozione del provvedimento gravato, devono formularsi due considerazioni. In primo luogo, il chiaro tenore letterale del comma 1 dell’art. 80 non richiede la definitività per tale tipo di sentenze, viceversa espressamente prescritta con riferimento alle sentenze emesse in sede dibattimentale; nè il medesimo comma 1 impone l’irrevocabilità, al contrario reclamata rispetto ai decreti penali di condanna, come è stato correttamente ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3272), stante l’evidente ratio sostanziale che giustifica il trattamento differenziato tra il c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p., da una parte, e le sentenze dibattimentali e i decreti penali, dall’altra (cfr. al riguardo T.A.R. Lazio, sez. II, 9 luglio 2018, n. 7651 “Se è infatti vero che la sentenza de qua non comporta alcuna ammissione di responsabilità, costituendo solo un accordo sulla misura della sanzione applicabile, deve però ricordarsi che l’art. 445 comma 1 bis cpp, laddove equipara la sentenza di patteggiamento ad una ordinaria di condanna (rilevante agli effetti penali, come per la recidiva o la continuazione), fa anche espressamente salve le <diverse disposizioni di legge>. Tale inciso rinvia ad altri rami dell’ordinamento giuridico, nei quali gli effetti della sentenza di patteggiamento possono essere variamente disciplinati in funzione degli interessi coinvolti nella singola materia e all’esito di una autonoma valutazione da parte del legislatore. Il che, declinato con riferimento alla normativa sui contratti pubblici, ha spinto il legislatore a ritenere la sentenza di patteggiamento già di per sé sufficiente a minare l’onorabilità del soggetto partecipante”). Inoltre, sul punto, il comma 6 del medesimo art. 80 chiarisce che la sussistenza dei motivi di esclusione previsti anche dal comma 1 deve essere rilevata nell’intero corso della procedura: situazione, questa, perfettamente integrata nel caso di specie. E da ciò consegue che la definitività della sentenza assume rilievo anche in un momento successivo rispetto alla verifica dei requisiti in capo al concorrente dichiarato vincitore della gara.



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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